Legge Ordinaria n. 188 del 09/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 luglio 1990 n. 165)
Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualita'.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Finalita' della legge 
  1. La  tutela  della  denominazione  di  origine  delle  produzioni
italiane di ceramica artistica e tradizionale  e  della  ceramica  di
qualita', ai fini della  difesa  e  della  conservazione  delle  loro
caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato  con
l'apposizione  dei  marchi  "ceramica  artistica  e  tradizionale"  e
"ceramica italiana di qualita'". 
  2. I decori, le forme e la qualita' della  ceramica  italiana  sono
tutelati attraverso: 
    a) il Consiglio nazionale ceramico; 
    b) i comitati di disciplinare; 
    c) le regioni e gli enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze; 
    d) i consorzi volontari fra produttori di  ceramica  artistica  e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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