Legge Ordinaria n. 232 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1990 n. 187 suppl. ord.)
Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                                Art. 1 
                      (Autorizzazione di spesa). 
1. E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.683  miliardi  per  l'anno
finanziario 1990 e di  lire  1.504  miliardi  a  decorrere  dall'anno
finanziario 1991, relativa: 
a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989
tra il Governo ed i sindacati del personale della  Polizia  di  Stato
SIULP (Sindacato italiano unitario  lavoratori  della  Polizia),  SAP
(Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano  agenti
e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di
Polizia), da attuarsi con successivo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  in  materia  di  trattamento  economico  concernente  il
personale della Polizia di stato, nonche' all'estensione, fatta salva
ogni  disposizione  contenute  nella  presente  legge  relativa  alla
Polizia di  Stato,  dei  benefici  economici  previsti  dal  predetto
accordo all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di  finanza,
al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello  Stato,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo  43  della  legge  1  aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni; 
b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
          -  Il  testo  dell'art.  43  della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento della pubblica sicurezza) cosi' recita:
          "Art.   43   (Trattamento   economico).  -  Il  trattamento
          economico del personale della polizia di Stato,  esclusi  i
          dirigenti,  e'  stabilito  sulla  base  di  accordi  di cui
          all'art. 95, con decreto del Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, ferma
          restando la necessita'  di  approvazione  per  legge  delle
          spese incidenti sul bilancio dello Stato.
          Gli accordi sono triennali.
          Il trattamento economico del personale che espleta funzioni
          di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio  del  livello
          retributivo  e  da una indennita' pensionabile, determinata
          in  base  alle  funzioni  attribuite,   ai   contenuti   di
          professionabilita'  richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio.
          Alle  trattative  per  la  determinazione  del  trattamento
          economico  di  cui  al  comma  precedente   partecipano   i
          sindacati  di  polizia  nei  modi  e  nelle  forme previsti
          dall'art. 95.
          Vanno   previsti,   oltre   all'iniziale,  piu'  classi  di
          stipendio, in maniera che  la  progressione  economica  sia
          sganciata dalla progressione di carriera.
          L'indennita'  di  cui  al  terzo  comma  assorbe  l'assegno
          personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11
          luglio 1980, n. 312.
          Ai   fini  degli  inquadramenti  di  cui  all'art.  36,  le
          qualifiche dei ruoli del personale ch espleta  funzioni  di
          polizia  sono  distribuite  nei  livelli retributivi di cui
          alla Legge 11 luglio 1980, n. 3120 in quelli corrispondenti
          all'atto  dell'entrata in vigore della presente legge, come
          segue:
          a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente
          di prima, assistente di seconda;
          b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima,
          sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
          c)  VI  livello:  sovrintendente  di  quarta,  ispettore di
          prima, ispettore di seconda;
          d)  VI  livello-bis:  ispettore di terza, a detta qualifica
          del ruolo degli  ispettori  e'  attribuito  il  livello  di
          stipendio  di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento
          dell'incremento previsto per il VII livello;
          e)  VII  livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche
          del ruolo direttivo;
          f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
          g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo;
          a detta qualifica del  ruolo  direttivo  e'  attribuito  il
          livello  di  stipendio previsto dal secondo comma dell'art.
          137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
          Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati
          gli  appartenenti  alla  terza  qualifica  con  4  anni  di
          anzianita' di qualifica.
          Ai  marescialli  maggiori  carica  speciale  dell'Arma  dei
          Carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e'
          attribuito   il   trattamento  economico  previsto  per  il
          personale di cui al VI livello-bis.
          Al  personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto
          della promozione ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.  155
          della  legge 11 luglio 1980, n. 312 riveste la qualifica di
          vice questore del ruolo ad  esaurimento  e'  attribuito  il
          trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma,
          della citata legge n. 312.
          Nella  prima  applicazione della presente legge e' concesso
          al personale della Polizia di Stato un assegno ad  personam
          pensionabile,  come  anticipazione del riconoscimento delle
          anzianita'  di  servizio   maturate   nelle   carriere   di
          provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi.
          La misura  di  tale  assegno  deve  essere  determinata  in
          relazione all'anzianita' di servizio maturata al 1› gennaio
          1978.
          Al  personale  della  Polizia di Stato cui, per effetto del
          passaggio  dal  ruolo  di  provenienza  nei  ruoli  di  cui
          all'art.  36,  spetta  uno stipendio inferiore a quello che
          sarebbe spettato nel ruolo e  nel  grado  di  qualifica  di
          provenienza,  viene  attribuito nel livello retributivo nel
          nuovo  ruolo,  anche  mediante   attribuzione   di   scatti
          convenzionali,  lo  stipendio di classe o scatto di importo
          pari a quello percepito nel livello di provenienza.
          Per  le  esigenze  funzionali  dei  servizi  di polizia, in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  degli  organici,
          viene   fissato   annualmente,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministero del  tesoro,  il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario.
          Le  indennita'  per  la presenza e per i servizi fuori sede
          nonche' il  compenso  per  il  lavoro  straordinario  vanno
          determinati   in  misura  proporzionale  alla  retribuzione
          mensile.
          La  durata  degli  anni  di  permanenza  in  una  classe di
          stipendio  puo'  essere  ridotta  per  meriti   eccezionali
          acquisiti    durante   il   servizio,   secondo   modalita'
          prestabilite e a favore di limitate aliquote di  personale.
          Il  trattamento  economico  previsto per il personale della
          Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei  Carabinieri  e  ai
          corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.
          L'equiparazione  degli  appartenenti  alla Polizia di Stato
          con quelli delle altre forze di polizia  di  cui  ai  commi
          primo  e  secondo  dell'art.  16  avviene  sulla base della
          tabella allegata alla presente legge.
          Le  indennita'  speciali  vanno  determinate per chi svolge
          particolari attivita',  limitatamente  al  tempo  del  loro
          effettivo  esercizio, con divieto di generalizzazione delle
          indennita'   stesse   per   effetto   del    possesso    di
          qualificazioni o specializzazioni.
          Il  trattamento  economico  del personale appartenente alle
          qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati  nella  presente
          legge  e  categorie  equiparate  e' regolato dalla legge 10
          dicembre  1973,  n.   804   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni, e dalle norme della presente legge.
          Ai  commissari  del  Governo  delle  province  di  Trento e
          Bolzano, nonche' ai prefetti e ai  direttori  centrali  del
          Ministero  spetta  l'indennita'  di  cui al terzo comma del
          presente articolo salvo il periodo di cui si trovano  nella
          posizione  di  fuori  ruolo,  a  disposizione  o comandati.
          L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
          cento   ove   sia  percepita  per  un  periodo  complessivo
          inferiore a cinque anni.
          Per  il personale indicato al comma precedente, in servizio
          alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'  pensionabile
          solo nella misura del 50 per cento, ove la stessa sia stata
          percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per
          un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
          Ai funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato
          servizio senza demerito  per  15  anni,  e'  attribuito  il
          trattamento economico spettante al primo dirigente.
          Ai   funzionari   del  ruolo  dei  commissari  e  ai  primi
          dirigenti, che abbiano prestato servizio senza demerito per
          25  anni,  e' attribuito il trattamento economico spettante
          al dirigente superiore.
          Al  personale  appartenente  ai  ruoli dell'Amministrazione
          civile dell'interno  in  servizio  presso  il  dipartimento
          della  pubblica  sicurezza  o degli uffici dipendenti dalle
          autorita' nazionali e provinciali  di  pubblica  sicurezza,
          nonche'  al  personale di altre amministrazioni dello Stato
          che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e  la
          pianificazione   delle   forze   di   polizia,  spetta  una
          indennita' mensile speciale  non  pensionabile  di  importo
          complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
          terzo  comma.   L'indennita'  speciale   non   compete   al
          personale  che  beneficia  dell'indennita'  di cui al terzo
          comma del presente articolo.
          Al  personale di cui al comma precedente spetta il compenso
          per il lavoro  straordinario  secondo  le  modalita'  e  le
          misure  previste  per  le  corrispondenti  qualifiche degli
          appartenenti alla Polizia di Stato.
          Fino   a   quando  non  sara'  determinato  il  trattamento
          economico mediante accordi di cui all'art. 95, l'indennita'
          pensionabile  prevista  dal comma terzo e' costituita dalla
          indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 8  dicembre
          1970,   n.   1054,   e   successive  modificazioni,  ed  e'
          corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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