Legge Ordinaria n. 238 del 04/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 agosto 1990 n. 191)
Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I benefici di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto
1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890,
avranno le seguenti decorrenze:
    a) agli effetti giuridici dal 1› luglio 1972, cosi' come previsto
nel decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972,  n.  319,
o, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;
    b)  agli  effetti  economici  dalla  data  di  entrata  in vigore
rispettivamente della legge 7 agosto 1985, n. 427, e della  legge  17
dicembre 1986, n. 890.
  2.  Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al
comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio   1957,  n.  3,  e  cioe'  quelle  di  concetto,  tecniche  e
amministrative.
  3.  Le  promozioni  conseguite  per  effetto  della presente legge,
contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di
concetto  delle  ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione
in ruolo secondo l'ordine conseguito nelle relative graduatorie, dopo
l'ultimo  degli  impiegati  delle  carriere  direttive o del ruolo ad
esaurimento,  pervenuti  alla  medesima  qualifica  con   la   stessa
decorrenza ed aventi uguale anzianita' di servizio.
  4.  Gli  impiegati  della  carriera  di  concetto  delle ragionerie
provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali del  Tesoro  in
possesso  dei  requisiti  previsti, rispettivamente, dall'articolo 8,
comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dall'articolo  3  della
legge 17 dicembre 1986, n. 890, che siano transitati, quali vincitori
di concorso, nei ruoli della carriera  direttiva  del  Ministero  del
tesoro,  possono  chiedere  con  istanza da presentare entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge,  di  fruire  dei
benefici di cui alle norme sopra citate.
  5. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua
nel ruolo della carriera direttiva  di  appartenenza  all'entrata  in
vigore  della  presente  legge  o,  in mancanza, in altro ruolo della
carriera  direttiva   pur   rimanendo   in   servizio   nel   settore
dell'amministrazione di appartenenza.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  8 della legge n.
          427/1985 (Riordinamento  della  Ragioneria  generalo  dello
          Stato), e' il seguente:
             "6.  I  benefici  normativi  ed  economici  previsti dal
          decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972,  n.
          319,  sono  estesi  al  personale  della soppressa carriera
          ordinaria  di  concetto  che  abbia  superato  concorsi  di
          ammissione  nella  carriera  stessa articolati su tre prove
          scritte e un colloquio ed abbia svolto  mansioni  eguali  a
          quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale".
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  890/1986
          (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n.  427
          e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello
          Stato e dei servizi periferici del Ministero  del  tesoro),
          e' il seguente:
             "Art.   3.   (Estensione   di   benefici   normativi  ed
          economici). - 1. I benefici normativi ed economici previsti
          dal decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972,
          n. 319, sono estesi al personale della  soppressa  carriera
          ordinaria  di  concetto  delle  direzioni  provinciali  del
          tesoro che abbia  superato  concorsi  di  ammissione  nella
          carriera  stessa  articolati  su  tre  prove  scritte  e un
          colloquio ed abbia svolto mansioni eguali  a  quelle  degli
          impiegati dell'ex carriera speciale".
             -  Il  D.P.R.  n. 319/1972 reca: "Riordinamento delle ex
          carriere speciali".
             -  La citata legge n. 427/1985 e' entrata in vigore il 5
          settembre 1985.
             -  La  citata legge n. 890/1986 e' entrata in vigore l'8
          gennaio 1987.
             -   Il   testo  dell'art.  172  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli  impiegati  dello
          Stato,  approvato con D.P.R. nu-mero 3/1957 e' il seguente:
             "Art.  172 (Attribuzioni). - Il personale delle carriere
          di  concetto  addetto  agli   uffici   dell'amministrazione
          centrale   e  periferica  svolge  i  compiti  di  carattere
          amministrativo, contabile e tecnico  previsti  dai  singoli
          ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono
          affidati.
             Nell'espletamento    dei    propri    compiti    ha   la
          responsabilita' della corretta applicazione delle  leggi  e
          dei regolamenti".

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