Legge Ordinaria n. 295 del 15/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 20 ottobre 1990 n. 246)
Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la
pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla
legge  26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive  modificazioni,  alla  legge  30
marzo  1971,  n.  118,  e  successive  modificazioni, e alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21  novembre  1988,
n.  508,  nonche' gli accertamenti sanitari relativi alle domande per
usufruire  di  benefici  diversi  da  quelli  innanzi  indicati  sono
effettuati  dalle  unita'  sanitarie  locali,  a  modifica  di quanto
stabilito in materia dall'articolo  3  del  decreto-legge  30  maggio
1988,  n.  173,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e dall'articolo 6- bis, comma 1, del  decreto-legge  25
novembre  1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.
  2.  Nell'ambito  di  ciascuna unita' sanitaria locale operano una o
piu' commissioni mediche incaricate di effettuare  gli  accertamenti.
Esse  sono  composte  da un medico specialista in medicina legale che
assume le funzioni di presidente e da due medici di  cui  uno  scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici
di cui al presente comma  sono  scelti  tra  i  medici  dipendenti  o
convenzionati   della   unita'   sanitaria   locale  territorialmente
competente.
  3.  Le  commissioni  di  cui  al  comma  2  sono  di volta in volta
integrate  con  un  sanitario  in  rappresentanza,   rispettivamente,
dell'Associazione   nazionale   dei   mutilati  ed  invalidi  civili,
dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione  e
l'assistenza   ai   sordomuti  e  dell'Associazione  nazionale  delle
famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali,  ogni  qualvolta  devono
pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
  4.  In  sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo'
farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
  5.  Le  domande  giacenti presso le commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile alla data di entrata
in   vigore   della  presente  legge  devono  essere  trasmesse  alle
commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni,  e  devono  essere
definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione
degli atti.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto
il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita'
civile, e le caratteristiche della  certificazione  che  deve  essere
allegata a dimostrazione della presunta invalidita'.
  7.  Copia  dei  verbali  di  visita  conseguenti  agli accertamenti
sanitari di cui al comma 1  sono  trasmessi  dalle  unita'  sanitarie
locali  alla competente commissione medica periferica per le pensioni
di guerra e d'invalidita' civile. Decorsi sessanta giorni dalla  data
di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza
che l'anzidetta commissione abbia chiesto,  indicandone  esplicita  e
dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura
per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite  la  stessa  unita'
sanitaria  locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte
della commissione medica periferica, i  medesimi  verbali  di  visita
sono   trasmessi   dalle  unita'  sanitarie  locali  alla  competente
prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione
delle provvidenze previste dalla legge.
  8.   Contro  gli  accertamenti  sanitari  effettuati  dalle  unita'
sanitarie  locali  di  cui  al  comma  1,  e  contro  gli   eventuali
accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata
al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni
dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che
decide, entro  centottanta  giorni,  sentita  la  commissione  medica
superiore e d'invalidita' civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro
del tesoro e' ammessa la tutela giurisdizionale  dinanzi  al  giudice
ordinario.
  9.  Resta  ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione
generale  dei  servizi  vari  e  delle  pensioni  di  guerra  -   per
l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei
requisiti prescritti per  usufrire  della  pensione,  dell'assegno  o
dell'indennita',  di  cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo.
             -  Il  D.L. n. 173/1988 reca: "Misure urgenti in materia
          di finanza pubblica per l'anno 1988". Si trascrive il testo
          del relativo art. 3:
             "Art.  3  (Norme per il riconoscimento della invalidita'
          civile). 1. Le domande per ottenere la pensione,  l'assegno
          o  l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e
          successive  modificazioni,  27  maggio  1970,  n.  382,   e
          successive   modificazioni,   30  marzo  1971,  n.  118,  e
          successive modificazioni, e 11  febbraio  1980,  n.  18,  e
          successive  modificazioni,  devono  essere  presentate alle
          commissioni  mediche  per  le  pensioni  di  guerra  -  che
          assumono  la denominazione "commissioni mediche periferiche
          per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui
          all'articolo   105   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni.  La  certificazione  medica da allegare alla
          domanda presentata ai sensi della legge 11  febbraio  1980,
          n.  18,  e  successive  modificazioni,  dovra' contenere la
          dicitura:   "Persona  impossibilitata  a  deambulare  senza
          l'aiuto  permanente  di  un accompagnatore" oppure "Persona
          che necessita di assistenza continua non essendo  in  grado
          di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni
          esaminano le domande secondo le disposizioni  recate  dalle
          leggi  sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative
          alle  piu'  gravi  forme  di   invalidita'   e,   per   gli
          accertamenti  sanitari  occorrenti, possono avvalersi delle
          strutture del Servizio  sanitario  nazionale  o  di  quelle
          della   Sanita'   militare.   Le   commissioni,  effettuata
          l'istruttoria  di  competenza,  trasmettono   il   relativo
          verbale  di  visita all'interessato ed il relativo verbale,
          con gli allegati,  alla  competente  prefettura,  la  quale
          provvede   alla   definizione   della  pratica  secondo  le
          disposizioni di legge vigenti.
             2.  Contro  i provvedimenti di definizione delle domande
          previsti dal comma 1  e'  ammesso,  entro  sessanta  giorni
          dalla  notifica,  ricorso  in  carta  semplice  al Ministro
          dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del  tesoro
          e  su  parere della commissione medica superiore che assume
          la  denominazione  "commissione  medica  superiore   e   di
          invalidita'  civile"  - di cui all'articolo 106 del decreto
          del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
          successive   modificazioni.   Per   gli   accertamenti  che
          risultino necessari,  la  commissione  medica  predetta  si
          avvale  delle  strutture periferiche del Servizio sanitario
          nazionale o di quelle della Sanita' militare.   Avverso  la
          decisione  del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale
          dinanzi al giudice ordinario.
             3.  La  commissione  medica  superiore  e di invalidita'
          civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni
          di  guerra  e di invalidita' civile, sono di volta in volta
          integrate con un  sanitario  in  rappresentanza,  ciascuno,
          dell'Unione  italiana  ciechi,  dell'Ente  nazionale per la
          protezione e l'assistenza ai  sordomuti,  dell'Associazione
          nazionale    dei    mutilati    ed    invalidi   civili   e
          dell'Associazione  nazionale  famiglie  dei  fanciulli   ed
          adulti  subnormali,  ogni  qualvolta devono pronunciarsi su
          invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
             4.   In  sede  di  accertamento  sanitario,  la  persona
          interessata puo' farsi assistere dal medico di fiducia.
             5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente
          stabilito  in  duecentoventi  unita'  per  le   commissioni
          mediche  per  le  pensioni di guerra e in centodieci unita'
          per la commissione medica superiore  dall'articolo  22  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
          n. 834, e' aumentato, rispettivamente, fino  a  cinquecento
          unita'  e fino a duecento unita'. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di  lire  2.800  milioni  annui  da  iscrivere  ai
          competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          del  tesoro.  Per  soddisfare  le  esigenze  derivanti  dal
          presente  decreto  sono istituite, con decreto del Ministro
          del tesoro,  in  aggiunta  a  quelle  esistenti,  ulteriori
          commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno
          una commissione per  ciascuna  provincia.  Entro  i  limiti
          numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte
          delle commissioni mediche periferiche e  della  commissione
          medica  superiore,  oltre  ad ufficiali medici del servizio
          permanente o medici delle altre categorie  previste,  anche
          medici  civili  e specialisti con i quali vengono stipulate
          convenzioni   annue   secondo   le   modalita'    stabilite
          dall'articolo   109   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni.  Al  predetto  onere  si  provvede  con  una
          corrispondente quota delle economie realizzate per  effetto
          dell'applicazione del presente articolo.
             6.  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano a
          decorrere   dal   quindicesimo   giorno   dalla   data   di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro del tesoro previsto dal comma 5.  Sino a tale data
          gli   organi  esistenti  continuano  ad  operare  dando  la
          precedenza, nell'esame delle  domande,  a  quelle  relative
          alle  piu'  gravi forme di invalidita'. Le domande giacenti
          presso le unita' sanitarie  locali  e  le  prefetture,  non
          ancora  definite  alla data predetta, sono trasmesse a cura
          dell'amministrazione  suddetta  alle  commissioni   mediche
          territorialmente   competenti.   Le   commissioni   mediche
          periferiche per le pensioni  di  guerra  e  di  invalidita'
          civile  si  considerano  validamente  costituite  e possono
          operare anche in assenza dei membri integratori ove  questi
          non   siano   stati   designati   dai  competenti  enti  ed
          associazioni entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
             7.  Per  garantire il supporto amministrativo necessario
          alle commissioni di cui al  comma  5,  il  personale  delle
          unita' sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  svolge
          tale  attivita'  nelle  commissioni  di prima istanza, puo'
          essere comandato presso le commissioni  istitutite  con  il
          presente  articolo,  con  le medesime qualifiche e funzioni
          ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza.
             8.   Restano  in  vigore  le  disposizioni  delle  leggi
          richiamate al comma 1, non sostituite  o  modificate  dalle
          disposizioni  del  presente  decreto, come modificato dalla
          legge di conversione.
             9.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentiti i
          Ministri dell'interno e  della  sanita',  sono  emanate  le
          norme  di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni
          contenute nel presente articolo.
             10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i
          criteri e le modalita' per  verificare  la  permanenza  nel
          beneficiario  del  possesso  dei  requisiti  prescritti per
          usufruire della pensione, assegno  od  indennita'  previsti
          dalle  leggi  indicate nel comma 1 e per disporne la revoca
          in caso di insussistenza  di  tali  requisiti  con  decreto
          dello   stesso  Ministro,  senza  ripetizione  delle  somme
          precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro
          da'  comunicazione  alla  Corte  dei conti per le eventuali
          azioni di responsabilita'".
          Note all'art. 1.
             - La legge n. 381/1970 e successive modificazioni, reca:
          "Aumento del contributo  ordinario  dello  Stato  a  favore
          dell'Ente  nazionale  per  la  protezione e l'assistenza ai
          sordomuti e delle  misure  dell'assegno  di  assistenza  ai
          sordomuti".
             -  La  legge  n.  382/1970,  e successive modificazioni,
          reca:  "Disposizioni in materia  di  assistenza  ai  ciechi
          civili".
             -  La  legge  n.  118/1971,  e successive modificazioni,
          reca:  "Conversione in legge del decreto-legge  30  gennaio
          1971,  n.  5,  e  nuove  norme  in  favore  dei mutilati ed
          invalidi civili".
             -  La  legge  n. 18/1980, come modificata dalla legge n.
          508/1988  (Norme  integrative  in  materia  di   assistenza
          economica  agli  invalidi  civili,  ai  ciechi civili ed ai
          sordomuti)  reca:  "Indennita'  di   accompagnamento   agli
          invalidi civili totalmente inabili".
             -  Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda
          la nota al titolo.
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 6- bis del D.L. n.
          382/1989 (Disposizioni urgenti  sulla  partecipazione  alla
          spesa  sanitaria  e  sul ripiano dei disavanzi delle unita'
          sanitarie locali), aggiunto dalla legge di  conversione,  e
          successive modificazioni:
             "Art.  6-bis  (Modifiche all'art. 3 del decreto-legge 30
          maggio 1988, n. 173, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 luglio 1988, n.  291). - 1. Le commissioni mediche
          periferiche per le pensioni  di  guerra  e  di  invalidita'
          civile  del Ministero del tesoro - Direzione generale delle
          pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui  all'articolo
          105  del  testo unico delle norme in materia di pensioni di
          guerra,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   23   dicembre   1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni,   provvedono,   in   aggiunta   ai   compiti
          attribuiti  con  l'articolo  6  del decreto-legge 30 maggio
          1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          luglio  1988,  n. 291, anche all'esame delle domande per il
          riconoscimento dello stato di invalido civile ai  fini  del
          conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione,
          dell'assegno o delle indennita' d'invalidita'  civile.  Per
          tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano
          ad essere effettuati dalle unita' sanitarie locali  fino  a
          quando  non saranno istituite ulteriori commissioni mediche
          periferiche, con le  modalita'  indicate  dall'articolo  3,
          comma  5,  del  richiamato  decreto-legge n.  173 del 1988,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988,
          in  aggiunta  a quella gia' istituita per ciascun capoluogo
          di provincia. Con decreto  del  Ministro  del  tesoro,  gli
          accertamenti  sanitari saranno gradualmente trasferiti alle
          commissioni  mediche  per  le  pensioni  di  guerra  e   di
          invalidita'   civile.   Il   verbale   di   visita  redatto
          dall'unita'  sanitaria  locale  e   da   questa   trasmesso
          all'interessato  non  costituisce  titolo per conseguire la
          pensione, l'assegno o l'indennita' di  invalidita'  civile,
          per  la  cui concessione si applica la procedura prescritta
          dal predetto art. 3.
             2.  Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al
          servizio delle commissioni mediche,  attualmente  stabilito
          in   cinquecento   unita'   per   le   commissioni  mediche
          periferiche e in duecento unita' per la commissione  medica
          superiore    e    d'invalidita'    civile   e'   aumentato,
          rispettivamente, fino a mille  unita'  e  fino  a  trecento
          unita'.
             3.  Alle  esigenze  di  personale delle segreterie delle
          commissioni di cui al comma 2  si  provvede,  con  onere  a
          carico  del bilancio dello Stato nei limiti del contingente
          determinato con decreto del Ministro del  tesoro,  mediante
          comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per
          l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle
          unita'  sanitarie locali addetti a tali attivita' presso le
          commissioni di prima istanza  e  le  commissioni  sanitarie
          regionali  alla  data  di  entrata in vigore della legge 26
          luglio 1988, n. 291, di conversione  del  decreto-legge  30
          maggio  1988,  n.  173.  Per  gli  stessi  fini puo' essere
          disposto anche il comando  di  personale  dipendente  dalle
          regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza
          dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi
          assunzioni sostitutive.
             4.  Per  accelerare  lo smaltimento della giacenza delle
          domande  intese  a   conseguire   benefici   connessi   con
          invalidita' civile trasferite dalle unita' sanitarie locali
          alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3
          del  decreto-legge  30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,  n.   291,  o  a
          queste  direttamente presentate, puo' essere autorizzata la
          procedura di cui all'articolo 7, comma 6,  della  legge  29
          dicembre  1988, n. 554, concernente disposizioni in materia
          di pubblico impiego.
             5.  Gli  assessori  regionali alla sanita', su richiesta
          del Ministero del tesoro, autorizzano le  unita'  sanitarie
          locali   a   cedere   temporaneamente,  in  comodato  o  in
          locazione, alle  commissioni  mediche  periferiche  per  le
          pensioni  di  guerra  e di invalidita' civile propri locali
          con preferenza per quelli ove in precedenza  veniva  svolta
          l'attivita' ora demandata a tali commissioni.
             6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di
          guerra e di invalidita' civile,  in  relazione  all'entita'
          del   carico   di  lavoro,  possono  essere  articolate  in
          sottocommissioni,  presiedute  ciascuna  dal  presidente  o
          dall'ufficiale  piu' elevato in grado o piu' anziano oppure
          dal  medico   civile   convenzionato   piu'   anziano.   Le
          sottocommissioni  decidono  con l'intervento di tre membri,
          ivi compreso, ove occorra, il sanitario  in  rappresentanza
          della  categoria di appartenenza dell'invalido.  Qualora la
          commissione  sia   articolata   in   sottocommissioni,   le
          associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del
          decreto-legge 30  maggio  1988,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono
          designare  per  la   nomina,   in   aggiunta   al   proprio
          rappresentante,    un    sanitario   per   ciascuna   delle
          sottocommissioni.  Il  sanitario  rappresentante,  ove  sia
          impossibilitato   a   partecipare  ad  una  riunione,  puo'
          delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione  al
          presidente della commissione.
             7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in
          lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1990-1992, al capitolo n. 6856 dello  stato  di  previsione
          del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990 con utilizzo
          dell'accantonamento 'Snellimento delle procedure in materia
          di  riconoscimento  della  invalidita' civile'. Il Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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