Legge Ordinaria n. 404 del 27/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1990, n. 302
Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nel periodo transitorio dal 1› gennaio 1986 al 31 dicembre 1991,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma  2,  lettera  c),
della  legge  19  maggio  1986,  n.  224,  il  numero  annuale  delle
promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo  dei  Corpi
di   amministrazione,   commissariato    (ruolo    sussistenza)    ed
automobilistico dell'Esercito e' fissato in tante  unita'  pari  alla
somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di
ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto,  nove  anni  di
permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in  servizio
permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da
non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani  in
ruolo. 
  2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge
23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto al 31 dicembre 1992. 
  3. La determinazione delle aliquote di  valutazione  e  del  numero
delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei  ruoli
del servizio permanente effettivo dell'Esercito per  gli  anni  1991,
1992  e  1993  sara'  disposta  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, fermo restando che
il totale delle promozioni da conferire a tutti i  ruoli  in  ciascun
anno non potra' superare un terzo  delle  promozioni  previste  dalla
legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988. 
  4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella  n.  3  annessa  alla
legge 12 novembre  1955,  n.  1137,  come  modificata  dalla  tabella
annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431,  in  corrispondenza  del
grado di tenente, le parole: "2 anni  in  reparti  di  impiego"  sono
sostituite dalle seguenti: "4 anni di anzianita' di grado, di  cui  2
anni in reparti di impiego". 
  5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge  10  maggio
1983, n. 212, le parole: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre
dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "presenti  in  ruolo  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno successivo a quello di entrata  in  vigore  della  presente
legge". 
  6. Gli ufficiali inferiori o  subalterni  delle  Forze  Armate  del
Corpo della Guardia di  finanza  del  servizio  permanente  effettivo
frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore  ad  un
anno, presso la accademie militari o istituti universitari, non  sono
computati  nell'organico  dei  rispettivi  ruoli.  Le  eccedenze  che
dovessero crearsi per effetto di tale  disposizione  dovranno  essere
riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
  7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella  n.  2  annessa  alla
legge 12 novembre 1955,  n.  1137,  e  successive  modificazioni,  in
corrispondenza dei gradi di  ammiraglio  di  divisione,  capitano  di
vascello e capitano di fregata,  dopo  l'indicazione  del  rispettivo
tipo di comando, sono aggiunte le parole "o incarico equipollente". 
 

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