Legge Ordinaria n. 56 del 19/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 23 marzo 1990 n. 69)
Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   I  medici,  i  farmacisti  ed  i  veterinari  assunti  in  via
provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici  di  cui  alle
tabelle  A  e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  abbiano  prestato
effettivo  servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti
e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici,  farmacisti
e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali
organici.
  2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1 deve essere presentata dagli
interessati al Ministero di grazia e giustizia -  Direzione  generale
per  gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  La  nomina  e'  subordinata  all'accertamento  del possesso dei
requisiti ed alla valutazione dei  titoli  ai  sensi  della  legge  9
ottobre  1970, n. 740, da parte della commissione di cui all'articolo
9 della stessa legge.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Le  tabelle  A  e  D  allegate  alla legge n. 740/1970
          (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto
          agli  istituti  di  prevenzione  e pena non appartenenti ai
          ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria)  recano,
          rispettivamente,   la   dotazione   organica   dei   medici
          incaricati e dei farmacisti e veterinari incaricati addetti
          agli istituti di prevenzione e pena.
             -  Il  testo  dell'art.  9  della  sopracitata  legge n.
          740/1990 e' il seguente:
             "Art.  9  (Commissione  giudicatrice).  - La commissione
          giudicatrice del  concorso  e'  nominata  con  decreto  del
          procuratore  generale  della corte d'appello competente per
          territorio.
             E'  presieduta  da un magistrato ordinario con qualifica
          non inferiore a  magistrato  di  appello,  designato  dallo
          stesso procuratore generale ed e' composta:
              1)   da  un  medico-chirurgo  docente  universitario  o
          primario ospedaliero designato dal  competente  ordine  dei
          medici;
              2)   da  un  medico-chirurgo  docente  universitario  o
          primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanita';
              3)  da  un  impiegato del ruolo tecnico-sanitario della
          carriera direttiva dell'Amministrazione degli  istituti  di
          prevenzione e di pena;
              4)  da  un  impiegato  del  ruolo medico della carriera
          direttiva dell'Amministrazione della sanita', designato dal
          Ministro per la sanita';
              5)  da  un medico incaricato dell'Amministrazione degli
          istituti di prevenzione e di pena, addetto ad  un  istituto
          situato   nella   circoscrizione   della   corte  d'appello
          competente per territorio.
             Le  funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da  un
          impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo
          dell'Amministrazione  degli  istituti  di  prevenzione e di
          pena,  in  servizio  nel  distretto  della   stessa   corte
          d'appello   ovvero   in  un  istituto  o  servizio  situato
          nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto
          stesso".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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