Legge Ordinaria n. 109 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1991, n. 81
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:


                               Art. 1.

  1.   Gli   abbonati   hanno   facolta'  di  approvvigionarsi  delle
apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica
di  telecomunicazioni  direttamente o tramite il gestore del servizio
pubblico,  ferma  restando  la  competenza  di  quest'ultimo  per  la
costituzione  e  gestione  delle terminazioni di rete, quali definite
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
  2.  Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete
pubblica  di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai
sensi della normativa in vigore.
  3.   All'installazione,   al  collaudo,  all'allacciamento  e  alla
manutenzione   delle   apparecchiature  terminali,  da  eseguire  nel
rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato
per  mezzo  del  gestore  del  servizio  pubblico  ovvero  di imprese
titolari  di  autorizzazione  di  grado adeguato alla potenzialita' e
complessita'   dell'impianto.   Le  amministrazioni  statali  possono
provvedere  alla  manutenzione  delle apparecchiature terminali anche
con personale specializzato alle proprie dipendenze.
  4.  I  materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti
ad  omologazione  a  norma  delle disposizioni vigenti debbono recare
impressi   in  caratteri  visibili  ed  indelebili  gli  estremi  del
provvedimento amministrativo di omologazione.
  5.  Il  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il
consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  delle  poste  e delle
telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni  e  dell'automazione,  adotta  con  proprio decreto
disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:
    a)  i  requisiti  che  le  imprese  che intendano provvedere alle
operazioni  di  cui  al  comma  3  devono  possedere  per  conseguire
l'autorizzazione di cui al medesimo comma;
    b)    le   prescrizioni   per   l'installazione,   il   collaudo,
l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;
    c)  il  contenuto  e  le  modalita'  delle  certificazioni che le
imprese  autorizzate  debbono  rilasciare  all'abbonato ed al gestore
pubblico, all'atto del collaudo;
    d)  i  casi  in  cui,  in ragione della semplicita' costruttiva e
funzionale    dell'apparecchiatura,    l'abbonato   puo'   provvedere
direttamente alle operazioni indicate alla lettera b);
    e)  le  modalita'  per  la sorveglianza, da parte del gestore del
servizio  pubblico,  sulla  rete  e  sulle  apparecchiature  ad  essa
collegate;
    f)  le  modalita'  e  i  tempi  per  la  risoluzione dei rapporti
intercorrenti  fra  gli  utenti  ed  il gestore del servizio pubblico
relativamente    alla    locazione   ed   alla   manutenzione   delle
apparecchiature terminali;
    g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e
di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;
    h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e
di  risoluzione  del  contratto  di  abbonamento  nei confronti degli
utenti.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge modificate.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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