Legge Ordinaria n. 11 del 09/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13
Finanziamento del 13ø censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7ø censimento generale dell'industria e dei servizi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono indetti il 13 censimento  generale  della  popolazione,  il
censimento generale delle  abitazioni  e  il  7  censimento  generale
dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel  corso  dell'anno
1991. 
  2. Sono soggette al censimento  dell'industria  e  dei  servizi  le
imprese e le unita' locali che esercitano la loro attivita' nel campo
dell'industria,  del  commercio,  dei  trasporti,   dei   servizi   e
dell'artigianato,  nonche'  le   amministrazioni   pubbliche   e   le
istituzioni sociali. Restano  escluse  dal  censimento  anzidetto  le
attivita'   che   formano    oggetto    del    censimento    generale
dell'agricoltura. 
  3. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al  comma
1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di
grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione  economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
della sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde  dal
parere della citata Conferenza qualora non sia espresso entro  trenta
giorni dalla richiesta. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita' del  Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b)  sui  criteri generali relativi all'esercizio delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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