Legge Ordinaria n. 113 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1991, n. 82
Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  di  seguito  denominato  "Ministro",  nell'intento   di
favorire la diffussione della cultura scientifica nei suoi molteplici
aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del  patrimonio
tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese,
adotta iniziative volte a: 
    a) riorganizzare e  potenziare  le  istituzioni  impegnate  nella
diffusione della  cultura  scientifica  e  nella  valorizzazione  del
patrimonio storico-scientifico,  nonche'  favorire  l'attivazione  di
nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno; 
    b) promuovere la  ricognizione  sistematica  delle  testimonianze
storiche della scienza  e  della  tecnologia  conservate  nel  Paese,
nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di
storia delle scienze e della tecnologia; 
    c) incentivare, mediante la collaborazione con le  universita'  e
altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di formazione ed
aggiornamento professionale richieste per la  gestione  dei  musei  e
centri da potenziare o da istituire; 
    d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione  delle  metodologie
per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza,
con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie; 
    e) promuovere l'informazione  e  la  divulgazione  scientifica  e
storico-scientifica, anche mediante la  realizzazione  di  iniziative
espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. 
  2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma  1,  al
fine di assicurare la coordinata  utilizzazione  delle  competenze  e
delle risorse finanziarie, il  Ministro  puo'  promuovere  accordi  e
stipulare  intese  con  le  altre  amministrazioni  dello  Stato,  le
universita' ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed  intese
definiscono programmi, obiettivi, tempi di  attuazione,  ripartizione
degli oneri e modalita' di finanziamento delle iniziative  di  comune
interesse. 
  3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori  di
specifica  competenza  dell'Amministrazione  dei  beni  culturali  ed
ambientali, sono adottate di concerto con  il  Ministro  per  i  beni
culturali ed ambientali. 
 4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il
Ministro  riferisce  al  Parlamento   nell'ambito   della   relazione
triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9  maggio  1989,  n.
168. 
 
            AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato  e'  stato
          redatto ai sensi dell'art. 10, comma  3,  del  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
          Nota all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della  legge
          n. 168/1989 (Istituzione del Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: 
             "1. Il Ministro: 
              a)-c) (omissis); 
              d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la  relazione
          sullo  stato  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica,
          elaborata  sulla  base  delle   relazioni   delle   singole
          universita' e degli enti  di  ricerca,  anche  vigilati  da
          altre amministrazioni, tenuto conto dei dati  dell'anagrafe
          nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382;". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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