Legge Ordinaria n. 129 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1991, n. 90
Ordinamento della professione di enologo.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Titolo di enologo 
  1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano  conseguito  un
diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre
1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. 
  2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di
diploma  conseguito  presso   gli   istituti   tecnici   agrari   con
specializzazione  in  viticoltura  ed  enologia  (corso  sessennale),
abbiano frequentato e superato un corso biennale  presso  una  scuola
diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da universita'
statale o legalmente riconosciuta. 
  3. Coloro che abbiano conseguito  il  diploma  presso  un  istituto
tecnico agrario  con  specializzazione  in  viticoltura  ed  enologia
(corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in
scienze  biologiche,  in  scienze  chimiche  o   in   scienze   delle
preparazioni  alimentari  ed   esercitato   attivita'   professionale
continuativa per almeno tre anni nel  settore  vitivinicolo,  possono
chiedere l'attribuzione  del  titolo  di  enologo.  Possono  altresi'
chiedere l'attribuzione del titolo di enologo  coloro  che  siano  in
possesso del diploma di scuola  secondaria  superiore  rilasciato  da
istituti tecnici  ad  indirizzo  agrario  o  chimico  e  che  abbiano
esercitato attivita' professionale continuativa per almeno otto  anni
nel settore della enologia.  La  richiesta  deve  essere  presentata,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di  cui  al
comma 3 e' nominata, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore   della   presente   legge,   con   decreto    del    Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da: 
    a) un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, con funzioni di presidente; 
    b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; 
    c) un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica; 
    d) un rappresentante del Ministero della sanita'; 
    e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici
del settore  vitivinicolo  maggiormente  rappresentantiva  a  livello
nazionale. 
  5. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di  studio
e  valutata  l'idoneita'   del   requisito   professionale,   procede
all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine  fissato  con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
AVVERTENZA: 
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai 
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della 
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e 
della quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
 
          Nota all'art. 1:
            -   La   legge  n.  341/1990  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990, reca: "Riforma degli
          ordinamenti didattici universitari".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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