Legge Ordinaria n. 13 del 12/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1991, n. 14
Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Presidente  della  Repubblica,  oltre  gli  atti   previsti
espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali  e  quelli
relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti  altri  atti,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del  Ministro
competente: 
    a) nomina dei Sottosegretari di Stato; 
    b) nomina dei commissari straordinari del Governo; 
    c) nomina del presidente e del segretario generale del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; 
    d)  approvazione  della  nomina  del  governatore   della   Banca
d'Italia; 
    e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere
nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
    f) nomina e conferimento  di  incarichi  direttivi  a  magistrati
ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; 
    g) nomina  del  presidente,  dei  presidenti  di  sezione  e  dei
componenti della commissione tributaria centrale; 
    h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non  inferiore
a dirigente generale o equiparata; 
    i) nomina e destinazione dei commissari  del  Governo  presso  le
regioni; 
    l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia; 
    m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari
presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo
di rappresentanza diplomatica; 
    n) nomina  degli  ufficiali  delle  Forze  armate  di  grado  non
inferiore a generale di brigata o equiparato; 
    o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario
generale della difesa e dei capi di stato maggiore  delle  tre  Forze
armate; 
    p) nomina del presidente  del  Consiglio  superiore  delle  Forze
armate; 
    q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti
militari marittimi, delle regioni aeree e  dei  comandanti  di  corpo
d'armata e di squadra navale; 
    r) nomina del segretario  generale  del  Ministero  degli  affari
esteri; 
    s) nomina del capo  della  polizia  -  direttore  generale  della
Pubblica sicurezza; 
    t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza; 
    v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate; 
    z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali  e
nomina dei relativi commissari; 
    aa) concessione della cittadinanza italiana; 
    bb)  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al  Presidente  della
Repubblica; 
    cc)  provvedimento  di  annullamento  straordinario  degli   atti
amministrativi illegittimi; 
    dd) conferimento di ricompense al valore e  al  merito  civile  e
militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne,  nei
casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica  sia
prevista dalla legge; 
    ee) concessione del titolo di citta'; 
    ff) atti per i quali la forma del decreto  del  Presidente  della
Repubblica sia prevista  dalla  legge  in  relazione  a  procedimenti
elettorali o referendari; 
    gg) atti per i quali la forma del decreto  del  Presidente  della
Repubblica sia prevista da norme di attuazione  degli  statuti  delle
regioni a statuto speciale; 
    hh)  atti  di  indirizzo  e   di   coordinamento   dell'attivita'
amministrativa delle  regioni  e,  nel  rispetto  delle  disposizioni
statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano,  previsti  dall'articolo  2,  comma  3,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    ii) tutti gli atti per i quali e'  intervenuta  la  deliberazione
del Consiglio dei Ministri. 
  2. L'elencazione degli atti  di  competenza  del  Presidente  della
Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa  e  non  puo'  essere
modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  3  (Nomine  alla  presidenza  di enti, istituti o
          aziende di competenza dell'amministrazione statale).  -  1.
          Le  nomine  alla  presidenza di enti, istituti o aziende di
          carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione
          statale,  fatta  eccezione per le nomine relative agli enti
          pubblici  creditizi,  sono  effettuate  con   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  emanato  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio  dei  Ministri  adottata  su  proposta  del
          Ministro competente.
             2.   Resta   ferma   la  vigente  disciplina  in  ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari".
             -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  3, lettera d), della
          medesima legge n. 400/1988 e' il seguente:
             "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
          Ministri:
              (omissis);
               d)   gli   atti   di   indirizzo  e  di  coordinamento
          dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
          delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
          atti   di  sua  competenza  previsti  dall'art.  127  della
          Costituzione e dagli statuti regionali speciali  in  ordine
          alle  leggi regionali e delle province autonome di Trento e
          Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali  per
          la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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