Legge Ordinaria n. 14 del 15/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1991, n. 14
Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli uffici unici
notificazioni, esecuzioni e protesti e' attribuito  con  decreto  del
Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso  nelle
misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali  maggiormente
rappresentative su base nazionale e con le  organizzazioni  nazionali
di categoria maggiormente rappresentative nel settore. 
  2. Il compenso di cui al comma 1 e' corrisposto in  ratei  mensili,
con esclusione dei periodi di congedo straordinario,  di  aspettativa
per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o  facoltativa  previsti
negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre  1971,  n.  1204,  e  di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 
  3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non  dovra'
comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971
          (Tutela delle lavoratrici madri) e' il seguente:
             "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
               a)  durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto;
               b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
          periodo intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la  data
          effettiva del parto;
               c) durante i tre mesi dopo il parto.
             L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione all'avanzato
          stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
          pregiudizievoli.
             Tali  lavori  sono  determinati  con  propri decreti dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali".
             "Art.  7.  - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal
          lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria  di
          cui  alla  lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per
          un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei
          mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
             La  lavoratrice  ha diritto, altresi', ad assentarsi dal
          lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore  a
          tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
             I  periodi  di  assenza  di cui ai precedenti commi sono
          computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli  effetti
          relativi  alle  ferie  e alla tredicesima mensilita' o alla
          gratifica natalizia".
             N.B. - La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo
          1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30  marzo  1988,  n.  13  -  serie
          speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimita' dell'art. 17,
          secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella
          parte  in  cui  non  esclude dal computo di sessanta giorni
          immediatamente  antecedenti  all'inizio  del   periodo   di
          astensione  obbligatoria  dal lavoro, il periodo di assenza
          di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire  ai  minori
          affidatile   in   preadozione:  b)  l'illegittimita'  degli
          articoli 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre  1971,
          n.  1204,  nella  parte in cui non prevedono che il diritto
          della lavoratrice madre  alla  astensione  facoltativa  dal
          lavoro  e  alla relativa indennita' spetti altresi', per il
          primo  anno  dall'ingresso  del  bambino   nella   famiglia
          affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato
          provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6  codice
          civile;  c)  l'illegittimita'  dell'art.  4,  primo  comma,
          lettera c), della legge 30 dicembre 1971,  n.  1204,  nella
          parte  in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in
          preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria
          durante  i  tre  mesi successivi all'effettivo ingresso del
          bambino nella  famiglia  affidataria:  d)  l'illegittimita'
          dell'art.  12  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella
          parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a
          percepire,  nel  caso  di  dimissioni volontarie presentate
          durante il periodo di divieto  di  licenziamento  stabilito
          dal   precedente   art.   2,  le  indennita'  stabilite  da
          disposizioni legislative e  contrattuali  per  il  caso  di
          licenziamento,   si   applichi   anche   alla   lavoratrice
          affidataria  in  preadozione  che   abbia   presentato   le
          dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso
          del bambino nella famiglia affidataria.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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