Legge Ordinaria n. 158 del 20/05/1991 Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1991, n. 117
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1
          Interventi in favore della comunita' scientifica
                e delle associazioni di volontariato

  1.  E' differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine gia' indicato
dall'articolo  30,  comma  1,  del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38,  per  quanto  concerne  gli  interventi in favore della comunita'
scientifica  ed  in  favore  delle  associazioni  di  volontariato di
protezione  civile  di  cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26
maggio  1984,  n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel
limite  massimo  di  lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo
per la protezione civile.

          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Il D.L. n. 415/1989 reca: "Norme urgenti in materia di
          finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato  e  le
          regioni,  nonche' disposizioni varie". L'art. 30 del citato
          D.L. n. 415/1989 ha prorogato il  termine  al  31  dicembre
          1990.
             - Il testo degli articoli 9 e 11 del D.L. n. 159/1984 e'
          il seguente:
             "Art.  9  -  1.  In attesa della istituzione dei servizi
          scientifici  per  la  difesa   dalle   calamita'   naturali
          collegati  all'attuazione  del  Servizio  nazionale  per la
          protezione civile, il Ministro per il  coordinamento  delle
          iniziative  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica, di
          concerto  con  il  Ministro  per  il  coordinamento   della
          protezione   civile  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  e'
          autorizzato a ricostruire il gruppo nazionale per la difesa
          dai terremoti.
             2. Ai fini  di  cui  al  comma  1  viene  attribuito  al
          Consiglio    nazionale   delle   ricerche   un   contributo
          straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo  delle  somme
          dovute  per  rimborsi  spettanti  ai  componenti del gruppo
          nazionale per la difesa dai terremoti.
             3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui  al
          comma  2  possono  essere  stipulate, su richiesta e per le
          esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai  terremoti,
          convenzioni con personale tecnico.
             4.  Con  le  disponibilita'  del fondo per la protezione
          civile, il Ministro per il coordinamento  della  protezione
          civile  di  concerto  con  il Ministro per il coordinamento
          delle iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica,
          e'   autorizzato   a   concedere   contributi  straordinari
          all'Istituto  nazionale  di   geofisica,   all'Osservatorio
          vesuviano,  al  gruppo  nazionale  per la vulcanologia e ad
          altri enti od istituti che svolgono  attivita'  di  ricerca
          nel  campo  della  protezione  civile, per il potenziamento
          dell'attivita' di ricerca e di  sorveglianza  sui  fenomeni
          sismici  e  vulcanici e per consentire forme particolari di
          incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.
             5. Il Ministro per  il  coordinamento  della  protezione
          civile   puo',   in   deroga   alle  vigenti  disposizioni,
          autorizzare  l'Istituto  nazionale  di  geofisica   ed   il
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  per le esigenze del
          gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare  convenzioni,
          con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di
          cittadinanza  straniera,  entro  il limite massimo di venti
          unita'.
             6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro  dei  lavori  pubblici  e  con  il Ministro per il
          coordinamento della protezione civile,  istituisce,  presso
          il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due
          anni,  un  gruppo  nazionale per la difesa dalle catastrofi
          idrogeologiche con il compito di promuovere,  coordinare  e
          sviluppare  studi  finalizzati  alla protezione civile e di
          fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle
          regioni, agli enti locali ed agli  altri  enti  pubblici  e
          privati.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono stabilite le
          norme generali e specifiche per l'espletamento dei  compiti
          di cui al presente comma.
             7. Ai fini di cui al comma 6, e' attribuito al Consiglio
          nazionale  delle  ricerche  un  contributo straordinario di
          lire 3 miliardi,  comprensivo  delle  somme  dovute  per  i
          rimborsi  ed  i compensi spettanti ai componenti del gruppo
          nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.
             8. Il Ministro per  il  coordinamento  della  protezione
          civile,  anche  ai  fini  dell'attivita'  di  previsione  e
          prevenzione relativa al rischio di esposizione  a  sostanze
          chimiche, e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione,
          mediante  apposite  convenzioni, dell'Istituto superiore di
          sanita'.
             9. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          fino al 31 marzo 1985".
             "Art.  11.  -  Fino all'entrata in vigore della legge di
          disciplina organica della materia, e comunque non oltre  il
          31  marzo  1985,  il  Ministro  per  il coordinamento della
          protezione civile  puo'  avvalersi  delle  prestazioni  dei
          gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e
          soccorso,  provvedendo, con le disponibilita' del fondo per
          la protezione civile, a rimborsare, sentite  le  regioni  e
          gli  enti  locali  interessati,  le  spese  nei  periodi di
          impiego degli aderenti alle associazioni  di  volontariato,
          ad  emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del
          posto di lavoro e  del  relativo  trattamento  economico  e
          previdenziale,   ad   adottare   misure  per  la  copertura
          assicurativa degli interessati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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