Legge Ordinaria n. 167 del 27/05/1991 Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1991, n. 128
Esclusione dell'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'annessa tabella B.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'Ente  nazionale  per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)
sono esclusi dalla procedura di cui  agli  articoli  113  e  114  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 maggio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note al titolo e all'art. 1:
             - Il testo vigente degli articoli 113 e 114  del  D.P.R.
          n.  616/1977  (Attuazione  della  delega  di cui all'art. 1
          della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
            "Art.  113 (Enti nazionali ed interregionali). - Gli enti
          nazionali ed interregionali, che  operano  in  tutto  o  in
          parte  nelle materie contemplate dal presente decreto e per
          le quali le funzioni amministrative sono trasferite o dele-
          gate alle regioni o attribuite agli enti  locali  ai  sensi
          degli   articoli   precedenti  indicati  nella  tabella  B,
          compresa  l'annotazione  finale,   allegata   al   presente
          decreto,  sono  sottoposti alla seguente procedura, rivolta
          preliminarmente anche ad  accertare  se  siano  pubblici  o
          privati.
             Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto il legale rappresentante di  ciascun  ente
          comunica  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla
          presidenza della commissione parlamentare per le  questioni
          regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli
          elementi   utili   alla   individuazione   delle   funzioni
          esercitate, con specifico riferimento a quelle  svolte  nel
          territorio  di  ciascuna  regione,  nonche'  dei beni e del
          personale, distinti per qualifica e per funzioni,  e  delle
          entrate con specifica indicazione della loro natura.
             Entro  i  successivi  trenta giorni le regioni, anche in
          assenza della comunicazione di  cui  al  precedente  comma,
          fanno  pervenire  le  proprie osservazioni alla commissione
          parlamentare per le questioni regionali ed alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti
          che,  a  loro  giudizio,  svolgono  funzioni  integralmente
          comprese in quelle che il presente  decreto  trasferisce  o
          delega  alle regioni o attribuisce agli enti locali nonche'
          le funzioni svolte in materia di competenza regionale o lo-
          cale dagli  enti  che  siano  titolari  anche  di  funzioni
          statali residue.
             Entro  i  successivi quarantacinque giorni il Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta  della  commissione
          tecnica   di   cui  al  terzultimo  comma,  sottopone  alla
          commissione parlamentare per le questioni regionali  schemi
          di  decreto  relativi  sia  agli enti che svolgono funzioni
          integralmente  trasferite,  delegate  o   attribuite   alle
          regioni  o  agli  enti  locali e sia agli enti che svolgono
          anche funzioni  residue,  indicando  specificatamente,  per
          queste  ultime,  la parte di beni, di mezzi finanziari e di
          personale di cui  non  si  propone  il  trasferimento  alle
          regioni o agli enti locali.
             Entro  i successivi quarantacinque giorni la commissione
          parlamentare per le questioni regionali esprime le  proprie
          osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
             Acquisite le osservazioni della commissione parlamentare
          il  Governo adotta, su conforme parere della commissione di
          cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
             Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue  non
          rientranti  nelle  materie  di  cui  al  presente  decreto,
          l'individuazione dei beni e  del  personale  indispensabili
          all'espletamento    delle   funzioni   residue   dell'ente,
          l'indicazione  dell'ammontare   complessivo   delle   spese
          sostenute   dall'ente  per  l'assolvimento  delle  funzioni
          trasferite  o  delegate,  ivi comprese le spese generali di
          amministrazione, o una quota  di  esse  nel  caso  all'ente
          residuino  altre  funzioni. Il decreto attribuisce altresi'
          alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.
             Nel  caso  di  enti  pubblici  per  i  quali  sia  stata
          accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne
          dichiara l'estinzione.
             Il  decreto  dichiara  altresi' l'estinzione degli enti,
          trasferendone  le  funzioni   residue   all'amministrazione
          diretta  dello  Stato  o  ad  enti  similari,  allorche' la
          commissione tecnica  di  cui  al  presente  articolo  e  la
          commissione   parlamentare   per  le  questioni  regionali,
          abbiano accertato:
              1) la non economicita' dei singoli enti nell'attuazione
          dei loro compiti residui in relazione anche  alle  esigenze
          di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
              2)  la  non  convenienza  che  i  singoli  enti, per la
          funzione istituzionale perseguita,  continuino  a  rimanere
          distinti  dall'amministrazione  diretta  dello  Stato  o da
          altri enti similari.
             Il trasferimento delle funzioni degli  enti  di  cui  al
          presente articolo decorre dal 1› aprile 1978.
             In  ogni  caso  qualora  al  31 marzo 1979 non sia stato
          emanato il decreto di cui ai precedenti commi, ne'  abbiano
          provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli
          25   e   34,   cessa  ogni  contribuzione  finanziamento  o
          sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti  pubblici,
          a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla
          tabella B.
             Le  somme  di  cui  al  comma precedente, nonche' quelle
          derivanti da contributi versati agli enti di cui  al  comma
          precedente  da soggetti obbligati o derivanti da trattenute
          su salari o stipendi, retribuzioni, compensi,  pensioni  od
          assegni   continuativi,  sono  versati  in  apposito  conto
          corrente infruttifero presso la  tesoreria  centrale  dello
          Stato;  fanno  eccezione per gli enti di cui al primo comma
          dell'art.  116  le  ritenute  destinate  dalla   legge   al
          perseguimento dei fini associativi.
             Dalla data predetta le regioni assicurano la continuita'
          delle  prestazioni previste a carico degli enti per i quali
          non  sia  stato  ancora  emanato  il  decreto  di  cui   ai
          precedenti   commi.   A  tela  scopo  le  regioni  potranno
          avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti  stessi;
          per  il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione
          delle prestazioni anzidette le  somme  iscritte  nel  conto
          corrente  infruttifero  di  cui  al  comma  precedente sono
          ripartite tra le regioni, dedotta la quota  spettante  alle
          regioni  a  statuto  speciale,  secondo i criteri stabiliti
          dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
             La commissione  tecnica  di  cui  al  presente  articolo
          nominata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri e'  composta  da  venti  membri  dei  quali  dieci
          designati  dal  Consiglio dei Ministri, sei designati dalle
          regioni, tre dall'ANCI, uno dall'UPI.
             I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente
          del  Consiglio in una rosa composta da ventuno designati da
          ciascuna regione  a  statuto  ordinario,  dalle  regioni  a
          statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-
          Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
             La   commissione   ha  sede  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio e si avvale  dei  servizi  e  dell'organizzazione
          della pubblica amministrazione.
             Art.   114  (Enti  di  assistenza  a  categorie).  -  La
          commissione di cui al terzultimo comma del precedente  art.
          113,  trascorso  il  termine  di  cui  al secondo comma del
          medesimo articolo,  individua  preliminarmente  quali  enti
          preposti  ad  erogare prestazioni assistenziali, fra quelli
          inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione fi-
          nale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da
          contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone
          fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato,  dalle
          regioni  e  dagli  enti  locali territoriali. Effettuata la
          individuazione, la commissione ne  da'  comunicazione  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  alla Presidenza
          della commissione parlamentare per le  questioni  regionali
          ed i singoli enti interessati.
             La  commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma
          precedente, promuove per tali enti  la  procedura  prevista
          dal  terzo  e  quarto  comma dell'art. 113 e sospende, sino
          alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione
          fatta ai singoli enti, l'adempimento  previsto  dal  quarto
          comma del citato articolo.
             Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di
          cui  al precedente comma gli interessati alla contribuzione
          obbligatoria promuovano associazioni  nazionali  volontarie
          di  assistenza  al  fine di garantirsi la continuita' delle
          prestazioni  assistenziali,   tali   associazioni   possono
          ottenere,   nei   modi   e  alle  condizioni  previsti  dai
          successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti
          i beni degli enti di cui al primo comma.
             Le associazioni di  cui  al  comma  precedente,  qualora
          comprendano  almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti
          alla contribuzione obbligatoria  e  dispongano  di  entrate
          derivanti da contributi volontari
          tali  da  consentire  l'adempimento  dei  fini associativi,
          possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri per la concessione dei  beni  dell'ente  al  quale
          sono  destinati  i  contributi  obbligatori  degli aderenti
          all'associazione.
             La Presidenza del Consiglio dei Ministri,  entro  trenta
          giorni   dal   ricevimento,   trasmette   la  domanda  alla
          commissione  di  cui  al  primo  comma,  la  quale,  previo
          accertamento   dell'esistenza   dei   presupposti   per  la
          concessione, formula entro sessanta giorni la sua  proposta
          in  ordine  ai beni da dare in concessione. Con riferimento
          alla proposta di concedere in uso tutti o  parte  dei  beni
          dell'ente,     la     commissione     provvede    altresi',
          contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma
          dell'art.  113  per  l'emanazione  del  decreto  secondo il
          disposto del  sesto  comma  del  citato  articolo.  I  beni
          oggetto    della    concessione   vengono   preliminarmente
          trasferiti al patrimonio dello Stato.
             La concessione dei beni ad ogni singola associazione  e'
          disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  ed  e'  regolata  da  apposita  convenzione.   La
          convenzione  deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le
          modalita', per le revoca senza indennizzo della concessione
          stessa, qualora l'associazione  volontaria  non  adempia  i
          compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso
          i  beni  mobili  ed immobili, oggetto della revoca, vengono
          destinati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri alla regione competente per territorio.
             Al  di  fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le
          associazioni costituitesi secondo  le  norme  del  presente
          articolo  non  potranno  fruire,  a  qualsiasi  titolo,  di
          contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.
             La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133,
          qualora entro il  termine  di  dodici  mesi,  previsto  dal
          secondo   comma,  non  le  sia  pervenuta  alcuna  domanda,
          provvede, per i singoli enti, agli adempimenti  sospesi  ed
          esprime  il  previsto  parere  ai  fini dell'emanazione del
          relativo decreto.
             Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  la  legge della Repubblica provvede a disciplinare
          la materia dei contributi obbligatori destinati  agli  enti
          di cui al presente articolo.
             Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di
          cui  al  comma  precedente,  nel  caso  si  sia  verificata
          l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5  e  6,  i  contributi
          obbligatori  cessano  nei  confronti di coloro che si siano
          associati agli enti di cui al presente articolo".
             - Il  testo  della  tabella  B  allegata  al  D.P.R.  n.
          616/1977,  e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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