Legge Ordinaria n. 202 del 12/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1991, n. 162
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,  recante  provvedimenti
urgenti per la  finanza  pubblica  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Le modificazioni apportate all'articolo 2 del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 151,  relative  alla  sostituzione  dell'articolo  21
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni  si  applicano  alle
operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal
soggetto emittente nel mese  di  luglio  1991,  deve  essere  versata
unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel  mese
di  agosto  1991.  Le  predette  modificazioni  si   applicano   alle
operazioni eseguite a partire dal  1  giugno  1992  se  le  carte  di
credito sono state rilasciate o rinnovate dal  13  maggio  1991  sino
alla data di entrata in vigore della  presente  legge  e  i  soggetti
emittenti devono versare l'imposta annuale entro  il  giorno  20  del
mese di agosto 1991. 
  3. Coloro che, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 7,
8 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  151,  hanno  corrisposto,
fino alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  somme
maggiori  di  quelle  che  risultano   dovute   per   effetto   delle
modificazioni  apportate  ai  predetti  articoli,  possono  computare
l'eccedenza  in  diminuzione  dell'ammontare  del  versamento   delle
corrispondenti tasse dovute per il periodo  successivo;  le  maggiori
somme versate a titolo di tassa speciale erariale relativa ai veicoli
idonei all'impiego fuori strada, sono computate in diminuzione  delle
tasse automobilistiche di spettanza erariale. La disposizione non  si
applica se le maggiori somme versate superano l'importo  del  tributo
dovuto per il periodo successivo o se per questo periodo  il  tributo
non e' dovuto; in tal caso il contribuente puo' chiedere il  rimborso
sulla base degli originali delle  ricevute  di  pagamento  che  hanno
anche valore di certificati di accreditamento; l'ufficio prende  nota
in apposito registro del  provvedimento  di  rimborso.  Se  l'importo
complessivo della ricevuta presentata per il rimborso e' superiore  a
quello per il quale si richiede il rimborso stesso,  l'obbligo  della
conservazione della ricevuta e' assolto con la conservazione di copia
autenticata della medesima. 
  4. Coloro che dal 13 maggio 1991  fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge  hanno  corrisposto  somme  inferiori  a
quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate
agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,  devono
effettuare il versamento della differenza dovuta, nei termini, con le
modalita' e in ragione dei dodicesimi  indicati  rispettivamente  nel
comma 5 dell'articolo 7 e nel comma 2 dell'articolo  8  del  predetto
decreto; al versamento sono altresi'  tenuti,  nei  termini,  con  le
modalita' e in ragione dei dodicesimi stabiliti ai sensi dei commi  3
e 5 dell'articolo 9, coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno corrisposto la tassa  speciale  erariale  sugli
aeromobili in misura  inferiore  a  quella  che  risulta  dovuta  per
effetto delle modificazioni apportate con la presente legge. 
  5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
del decreto-legge  7  febbraio  1991,  n.  36,  recante  disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,
nonche'  sulla  base  degli  articoli  1,  2  e  7,  comma   2,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151. 
 

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