Legge Ordinaria n. 239 del 30/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1991, n. 182
Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'articolo 39 del testo unico  approvato  con  regio  decreto  5
febbraio 1928, n. 577, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 39 (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).  -  1.
Il personale insegnante delle scuole materne deve essere  fornito  di
titolo di studio legale di abilitazione  all'insegnamento  conseguito
presso le scuole magistrali o del titolo di studio  rilasciato  dagli
istituti magistrali". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1991 
 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo della nota qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
          Nota all'art. 1: 
            - Il R.D. n. 577/1928 reca: "Approvazione del testo unico
          delle leggi e delle  norme  giuridiche  emanate  in  virtu'
          dell'art.  1,  della  legge  31  gennaio  1926,   n.   100,
          sull'istruzione elementare, post-elementare e  sulle  opere
          di integrazione". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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