Legge Ordinaria n. 263 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1991, n. 194
Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente
della Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  da  ultimo  sostituito
dall'articolo  2 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e' sostituito dal
quadro A allegato alla presente legge.
  2. La dotazione organica del  personale  appartenente  alla  ottava
qualifica   funzionale,   profilo   professionale   "funzionario   di
cancelleria", determinata, ai sensi dell'articolo 6  della  legge  11
luglio  1980,  n.  312,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il  successivo
4 giugno 1988, e' ridotta di quarantasette unita'.
  3.  I  posti recati in aumento dalla presente legge sono attribuiti
in aggiunta alle normali vacanze createsi nell'anno 1990.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento   autonomo".  Il  quadro  A  della  tabella  IV
          riguarda  la  dotazione  organica   dei   dirigenti   delle
          cancellerie e segreterie giudiziarie.
             -  Il  testo  dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo
          assetto  retributivo-funzionale  del  personale  civile   e
          militare dello Stato) e' il seguente:
             "Art.  6  (Contingenti  di qualifica). - Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro  sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          di concerto con il Ministro del tesoro, previo  parere  del
          Consiglio   superiore   della  pubblica  amministrazione  e
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, saranno determinate,
          in attesa della legge di cui al primo comma del  precedente
          articolo  5  ed  entro  la  dotazione  cumulativa di cui al
          secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni  organiche
          di  ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi
          a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni  funzionali
          delle varie amministrazioni.
             Con  gli  stessi criteri e procedure si provvedera' alle
          successive variazioni.
             Il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
          amministrazione  e quello delle organizzazioni sindacali si
          considerano acquisiti se  non  pervenuti  entro  30  giorni
          dalla loro richiesta".
             -  Il  D.P.C.M.  8 marzo 1988 reca: "Dotazioni organiche
          delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
          personale  del  Ministero   di   grazia   e   giustizia   -
          Amministrazione giudiziaria".

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