Legge Ordinaria n. 264 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1991, n. 195
Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 
  1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto  si  intende  lo  svolgimento  di
compiti di consulenza e di assistenza nonche'  di  adempimenti,  come
specificati nella tabella A allegata alla presente legge  e  comunque
ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di  natanti
a motore, effettuato a  titolo  oneroso  per  incarico  di  qualunque
soggetto interessato. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

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