Legge Ordinaria n. 267 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1991, n. 197
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   l'attuazione  del  terzo  piano  nazionale  della  pesca
marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17  febbraio
1982,  n.  41,  con  decreto  del Ministro della marina mercantile 15
gennaio  1991,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  n.  12  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  16 febbraio 1991, e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio  1991-1993,
in  ragione  di  lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000
milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
  2. Per  l'attuazione  della  legge  28  agosto  1989,  n.  302,  e'
autorizzata  la  complessiva  spesa  di  lire  8.000  milioni  per il
triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e
di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
  3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del   tesoro   per  l'anno  finanziario  1991,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le  provvidenze  per
il fermo biologico della pesca".
  4.  All'onere  di  cui  al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni  1991,  1992  e  1993,   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese
le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e  quanto  a  lire
5.000   milioni   per   l'anno   1991,   mediante   riduzione   della
autorizzazione di spesa recata  dall'articolo  15,  comma  32,  della
legge  11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata
dalla legge 27  dicembre  1989,  n.  407  (legge  finanziaria  1990),
parzialmente  utilizzando  lo  stanziamento relativo al capitolo 8559
dello stato di previsione del Ministero della marina  mercantile  per
l'anno finanziario 1991.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  1  della  legge  n.  41/1982  (Piano  per  la
          nazionalizzazione e  lo  sviluppo  della  pesca  marittima)
          cosi' recita:
             "Art.  1  (Piano  nazionale). - Al fine di promuovere lo
          sfruttamento razionale e la  valorizzazione  delle  risorse
          biologiche  del  mare  attraverso  uno sviluppo equilibrato
          della pesca marittima il Ministro della marina  mercantile,
          tenuto  conto  dei  programmi  statali e regionali anche in
          materie  connesse,  degli  indirizzi  comunitari  e   degli
          impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
          nazionale  degli  interventi previsti dalla presente legge.
          Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal  Comitato
          nazionale  per la conservazione e la gestione delle risorse
          biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
          3, ed approvato dal CIPE.
             Con la stessa procedura sono adottati  successivi  piani
          triennali,  da  predisporre  entro il penultimo semestre di
          ciascun  triennio,  e  le  eventuali   modifiche   che   si
          rendessero   necessarie   in   relazione   alla  evoluzione
          tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
             Gli interventi previsti  dalla  presente  legge  debbono
          essere   finalizzati   al   raggiungimento   dei   seguenti
          obiettivi:
               a) gestione razionale  delle  risorse  biologiche  dal
          mare;
               b)  incremento  di  talune produzioni e valorizzazione
          delle specie massive della pesca marittima nazionale;
               c)  diversificazione  della  domanda,  ampliamento   e
          razionalizzazione  del mercato, nonche' aumento del consumo
          dei prodotti ittici nazionali.
               d) aumento del valore aggiunto dei prodotti  ittici  e
          relativi riflessi occupazionali;
               e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e
          di sicurezza a bordo;
               f)   miglioramento   della  bilancia  commerciale  del
          settore.
             Per il raggiungimento di tali obiettivi  debbono  essere
          realizzati:
              1)  lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
          applicata alla pesca marittima  ed  all'acquacoltura  nelle
          acque marine e salmastre;
              2)  la  conservazione  e lo sfruttamento ottimale delle
          risorse biologiche del mare;
              3) la regolazione dello sforzo  di  pesca  in  funzione
          delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
              4)  la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta
          peschereccia e dei mezzi di produzione;
              5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di
          cooperative e delle associazioni dei produttori;
              6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque  marine  e
          salmastre;
              7)  l'istituzione  di  zone  di  riposo  biologico e di
          ripopolamento  attivo,  da  realizzarsi  anche   attraverso
          strutture artificiali;
              8)      l'ammodernamento,     l'incremento     e     la
          razionalizzazione delle strutture a terra;
              9) la riorganizzazione e  lo  sviluppo  della  rete  di
          distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
              10)   il   potenziamento  delle  strutture  centrali  e
          periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
          e la sorveglianza necessari alla regolazione  dello  sforzo
          di pesca e alla programmazione".
             -  La  legge  n.  302/1989 reca: "Disciplina del credito
          peschereccio di esercizio".
             - L'art. 15, comma 32, della  legge  n.  67/1988  (Legge
          finanziaria  1988)  cosi'  recita: "32. Per le finalita' di
          cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il  pi-
          ano  per  la  razionalizzazione  e  lo sviluppo della pesca
          marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa  di
          lire  120  miliardi,  in  ragione  di  lire 10 miliardi per
          l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di  lire
          70  miliardi  per  l'anno 1990. Tali somme sono annualmente
          ripartite fra i vari interventi secondo un piano  triennale
          da   approvarsi   dal  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica (CIPE)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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