Legge Ordinaria n. 272 del 11/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1991, n. 199
Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  integrazioni  corrisposte  per  differenza   cambio   sulle
prestazioni  previdenziali  ai  cittadini  pensionati  residenti  nel
comune di  Campione  d'Italia  s'intendono  comprese  tra  i  sussidi
corrisposti   dallo   Stato   e  da  altri  enti  pubblici  a  titolo
assistenziale a norma dell'articolo 34  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          --------------------
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  34  del  D.P.R.  n.  601/1973
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie), cosi'  come  da
          ultimo  modificato  dall'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
          n. 476, e dall'art. 6 della legge  26  settembre  1985,  n.
          482, e' il seguente:
             "Art.  34  (Altre agevolazioni). - Le pensioni di guerra
          di ogni tipo  e  denominazione  e  le  relative  indennita'
          accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate
          ordinarie,    le   pensioni   connesse   alle   decorazioni
          dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle
          medaglie al valore militare sono  esenti  dall'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche.
             La  pensione reversibile, la tredicesima mensilita' e le
          indennita' di accompagnamento, percepite dai ciechi  civili
          ai  sensi  della  legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
             I sussidi  corrisposti  dallo  Stato  e  da  altri  enti
          pubblici  a  titolo  assistenziale sono esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui
          redditi nei confronti dei percipienti.
             Per gli  atti  indicati  nell'art.  16  della  legge  29
          ottobre  1961,  n.    1216,  e  nell'art. 36 della legge 24
          dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo  e  di  registro
          sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla
          detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
             Per  gli  atti  indicati  nell'art.  7,  ultimo  comma e
          nell'art. 12, primo comma, del regio  decreto  30  dicembre
          1923,  n.  3278,  e successive modificazioni, le imposte di
          bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di
          borsa.
            I capitali percepiti in caso di morte  in  dipendenza  di
          contratti   di   assicurazione   sulla   vita  sono  esenti
          dall'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   e
          dall'imposta locale sui redditi".
          ---------------
             La  Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989,
          n. 387 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29 - serie speciale),
          ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 34,  comma  primo,
          nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche alle pensioni privilegiate
          ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

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