Legge Ordinaria n. 320 del 05/10/1991 Pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1991, n. 242
Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  159  del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:  "La  sospensione
del  corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere
di cui al primo comma, si verifica dal momento  in  cui  il  pubblico
ministero effettua la relativa richiesta";
    b)  al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende  dal
giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli, MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 159 del codice penale,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
          Il corso della prescrizione  rimane  sospeso  nei  casi  di
          autorizzazione  a  procedere,  o  di  questione deferita ad
          altro giudizio, e in ogni caso in cui  la  sospensione  del
          procedimento   penale   e'   imposta   da  una  particolare
          disposizione di legge.
            La sospensione del corso della prescrizione, nei casi  di
          autorizzazione  a  procedere  di  cui  al  primo  comma, si
          verifica dal momento in cui il pubblico ministero  effettua
          la relativa richiesta.
            La  prescrizione  riprende il suo corso dal giorno in cui
          e'  cessata  la  causa  della  sospensione.  In   caso   di
          autorizzazione  a  procedere,  il  corso della prescrizione
          riprende dal giorno in cui l'autorita' competente  accoglie
          la richiesta".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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