Legge Ordinaria n. 349 del 19/10/1991 Pubblicata nella G.U. del 4 novembre 1991, n. 258
Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
         Rilascio del certificato di protezione brevettuale 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Art. 4-bis.  -  1.  I  titolari  di  un  brevetto  per  invenzione
industriale,  che  ha  effetti  in  Italia  e  ha  per   oggetto   un
medicamento,  un  prodotto  che  entra  nella  composizione   di   un
medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento  o  un
procedimento  per  la  sua   fabbricazione,   possono   ottenere   un
certificato  complementare  di  protezione  dopo  aver  ottenuto   la
registrazione ai fini dell'immissione in  commercio  del  medicamento
stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del  testo  unico  delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265,
come sostituito dall'articolo 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422. 
  2. La domanda  di  certificato  complementare  di  protezione  deve
essere presentata dal  titolare  del  brevetto  all'Ufficio  centrale
brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del  decreto
ministeriale  con  cui  viene  concessa   la   prima   autorizzazione
all'immissione in commercio di cui al comma  1  e,  comunque,  almeno
centottanta giorni prima della scadenza del  brevetto.  Se  la  prima
autorizzazione all'immissione in commercio  di  cui  al  comma  1  e'
concessa prima del rilascio del  relativo  brevetto,  la  domanda  di
certificato complementare di protezione deve essere presentata  entro
e non oltre  sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  del  rilascio  del
brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente  all'Ufficio
centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione
di cui al regio  decreto  5  febbraio  1940,  n.  244,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. L'Ufficio centrale brevetti,  verificata  la  regolarita'  della
domanda e della relativa documentazione,  provvede  al  rilascio  del
certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto  entro
e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto  puo'  essere
fatto ricorso alla commissione  di  cui  all'articolo  71.  L'Ufficio
centrale brevetti e' tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione
di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali e' stato  chiesto
il rilascio o e' stato rilasciato  il  certificato  complementare  di
protezione e il relativo brevetto a cui e'  stato  fatto  riferimento
per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino  deve  essere
reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante
il quale le domande sono state depositate e i certificati sono  stati
concessi. 
  4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il
suo ottenimento si  applica  il  regime  giuridico,  con  gli  stessi
diritti esclusivi ed  obblighi,  del  brevetto  e  delle  domande  di
brevetto. Il certificato  complementare  di  protezione  produce  gli
stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente  alla
parte  o  alle  parti  di  esso  relative  al   medicamento   oggetto
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
  5.  Gli  effetti  del  certificato  complementare   di   protezione
decorrono dal momento in cui il brevetto perviene  al  termine  della
sua durata legale e si estendono  per  una  durata  pari  al  periodo
intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto  e  la
data del decreto con  cui  viene  concessa  la  prima  autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del   medicamento.   La   durata   del
certificato complementare di protezione non puo' in ogni caso  essere
superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui  il  brevetto
perviene al termine  della  sua  durata  legale.  Se  la  domanda  di
certificato complementare  di  protezione  e'  stata  presentata  nei
termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile  e  alla
scadenza del brevetto non e' ancora  stato  concesso  il  certificato
complementare  di   protezione,   alla   domanda   si   attribuiscono
provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare  di
protezione. I diritti  esclusivi  considerati  dal  comma  4  vengono
conferiti  con  la  concessione  del  certificato  complementare   di
protezione". 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  R.D. n. 1127/1939 reca: "Testo delle disposizioni
          legislative  in  materia   di   brevetti   per   invenzioni
          industriali".
             -  L'art.  162  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, come sostituito  dall'art.
          4 della legge n.  422/1941, e' cosi' formulato:
             "Art.  162. - Nessuna specialita' medicinale puo' essere
          messa in commercio senza  la  registrazione  da  parte  del
          Ministro per l'interno.
             La  registrazione di una specialita' medicinale puo' non
          essere concessa quando risultino in commercio  prodotti  di
          analoga  composizione,  azione  ed efficacia terapeutica in
          numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta
          per  tutti  i  bisogni  della  terapia  indicata  nel  caso
          specifico.
             La  registrazione  puo'  non  essere concessa, altresi',
          quando  la  ditta  richiedente  abbia  gia'  registrato  un
          prodotto  di  analoga  composizione,  azione  ed  efficacia
          terapeutica.
             Non e' consentita la preparazione di  nuove  specialita'
          medicinali  nelle officine costituite da laboratori annessi
          a farmacia.
             La   registrazione   e'   revocata   se   risulti    che
          nell'officina  non  vengono  eseguite,  per la preparazione
          della specialita' medicinale, le operazioni  essenziali  di
          cui al precedente articolo.
             La registrazione puo' essere concessa anche per determi-
          nate serie e categorie di specialita'.
             Prima  di  concedere  la  registrazione, il Ministro per
          l'interno ha facolta' di sottoporre la  specialita'  ed  un
          esame diretto ad accertare:
               a)   se   abbia   una   composizione   qualitativa   e
          quantitativa corrispondente a quella denunciata;
               b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari
          requisiti di purezza;
               c)   se   le   eventuali   indicazioni    terapeutiche
          corrispondono alla reale composizione del prodotto.
             Lo  Stato  non assume, per il fatto della registrazione,
          alcuna responsabilita'".
             - Il R.D. n. 244/1940 reca:  "Testo  delle  disposizioni
          regolamentari   in   materia  di  brevetti  per  invenzioni
          industriali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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