Legge Ordinaria n. 40 del 30/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1991, n. 38
Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Fondo di previdenza per il personale dipendente
                    dalle aziende private del gas
  1.  Le  pensioni  a carico del fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli  stessi
importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  2.  Gli  aumenti  di  cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa
decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.
  3.  All'onere  derivante  dai  miglioramenti  di  cui  al  presente
articolo, pari a 800 milioni  di  lire  annue,  si  provvede  con  il
corrispondente  minore  onere  derivante  al  fondo dall'applicazione
della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  3 della legge n.
          544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali  e
          miglioramenti delle pensioni), e' il seguente:
             "Art.  3  (Miglioramenti  delle  pensioni  superiori  al
          trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1›  gennaio  1988
          gli  aumenti  di  cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1
          dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si  erogano
          anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi
          mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo".
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  5 della legge n.
          140/1985  (Miglioramento  e  perequazione  di   trattamenti
          pensionistici  e  aumento  della  pensione  sociale), e' il
          seguente:
             "Art.  5  (Miglioramenti  delle  pensioni  superiori  al
          trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1› gennaio  1985,
          le  pensioni  di  importo superiore al trattamento minimo a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti e della gestione speciale dei  lavoratori  delle
          miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1›
          luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
              1)  40  per  cento,  per  le  pensioni  con  decorrenza
          anteriore al 1› maggio 1968;
              2)  32  per  cento,  per le pensioni con decorrenza nel
          periodo 1› maggio 1968-31 dicembre 1971;
              3)  20  per  cento,  per le pensioni con decorrenza nel
          periodo 1› gennaio 1972-31 dicembre 1977;
              4)  8  per  cento,  per  le pensioni con decorrenza nel
          periodo 1› gennaio 1978-30 giugno 1982".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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