Legge Ordinaria n. 43 del 11/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1991, n. 40
Programma di interventi per il recupero della qualita' dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
Obiettivi del programma di interventi straordinari e relativa
   autorizzazione  di  spesa. Modifica dell'articolo 7 della legge 23
   gennaio 1974, n. 15.
  1.  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e'
autorizzata  ad  attuare  un  programma  di  interventi  straordinari
finalizzato   al  recupero  della  qualita'  dei  servizi  attraverso
l'ottimizzazione dei  cicli  operativi  delle  corrispondenze  e  dei
pacchi  postali  e la gestione automatizzata dei servizi di movimento
postale, nonche' al potenziamento del servizio di posta  elettronica,
di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di
pianificazione postale ed alle esigenze connesse  con  l'integrazione
comunitaria.
  2.   L'importo  complessivo  degli  interventi  e'  di  lire  1.105
miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e  di  lire  600  miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1990 e 1991.
  3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma
1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si  avvale
delle  modalita' di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10
febbraio 1982, n. 39.
  4.  Il  primo comma dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n.
15, e' sostituito dal seguente:
  "L'Amministrazione   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata a provvedere alla  realizzazione  del  programma  di  cui
all'articolo  1,  mediante  concessione ad una societa' per azioni il
cui capitale  sia  prevalentemente  posseduto  dall'Istituto  per  la
ricostruzione  industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea
qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della  realizzazione
degli   interventi   societa'   controllate   o   collegate   con   i
concessionari.  Nell'affidamento  dei  lavori  i  concessionari,  per
quanto  attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi,
dovranno attenersi alla normativa vigente  nel  settore  delle  opere
pubbliche".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 3, primo comma, della
          legge n.  39/1982 (Autorizzazione alle  aziende  dipendenti
          dal  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni a
          proseguire   nella   realizzazione   dei    programmi    di
          potenziamento  e  di riassetto dei servivi e di costruzione
          di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico  -
          Disciplina   dei   collaudi):  "Per  la  realizzazione  del
          programma  degli  interventi   straordinari   di   cui   al
          precedente  articolo  1,  l'Amministrazione  delle  poste e
          delle telecomunicazioni e' autorizzata ad  assumere,  anche
          in  via  immediata ed indipendentemente dal perfezionamento
          delle operazioni di credito di cui al  successivo  articolo
          5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire,
          fermo restando che  i  pagamenti  non  possono  superare  i
          limiti  degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in
          appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale -
          del bilancio della stessa Amministrazione".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 7 della legge n. 15/1974
          (Autorizzazione all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  a  costruire edifici da destinare a sede
          di  uffici  locali)  come  modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art.   7.  -  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  e'   autorizzata   a   provvedere   alla
          realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante
          concessione ad una societa' per azioni il cui capitale  sia
          prevalentemente     posseduto    dall'Istituto    per    la
          ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti  dotati
          di  idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie
          della realizzazione degli interventi societa' controllate o
          collegate  con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori
          i  concessionari,  per  quanto  attiene  ai  requisiti  dei
          soggetti  esecutori  degli  interventi,  dovranno attenersi
          alla normativa vigente nel settore delle opere  pubbliche".
             La  concessione  e' accordata dall'Amministrazione delle
          poste e  delle  telecomunicazioni,  che  contemporaneamente
          approva  la  convenzione con la societa' concessionaria per
          stabilire  i  diritti  e  gli  obblighi   derivanti   dalla
          concessione,  in  modo che risulti assicurato il preminente
          interesse pubblico.
             Nella  convenzione  dovra' altresi' essere stabilito che
          venga    in    ogni    caso    garantito     il     diritto
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          di decidere sull'acquisto degli edifici nelle localita'  in
          cui  non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando
          le opportune procedure per la valutazione del valore  degli
          immobili da acquistare".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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