Legge Ordinaria n. 436 del 31/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1992, n. 18
Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Gli oneri derivanti all'Ente italiano di servizio sociale (EISS)
per   la   formazione,   la   riqualificazione   e    l'aggiornamento
professionale degli operatori sociali trasferiti allo  Stato  e  alle
regioni, gli oneri previdenziali per tale personale dovuti  dall'EISS
all'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),  l'ammontare
dell'indennita' di trattamento di fine rapporto  dovuta  allo  stesso
personale, oltre agli interessi maturati,  sono  determinati  per  il
1991 in lire 3 miliardi. Il relativo onere e' posto a carico, per  il
medesimo esercizio,  delle  disponibilita'  esistenti  nel  fondo  di
tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. La corrispondente somma  e'  a  tal  fine  iscritta  in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale per il 1991. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978  (Legge-
          quadro  in  materia  di  formazione  professionale)  e'  il
          seguente:
             "Art.  26  (Finanziamento   integrativo   dei   progetti
          speciali).  -  Un  terzo  delle  maggiori entrate derivanti
          dall'aumento  contributivo   di   cui   al   quarto   comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della  previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio  statale  e  contemporanea  iscrizione ad apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il  finanziamento  dei progetti speciali di cui all'art. 36
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, eseguiti dalle regioni, per  ipotesi  di  rilevante
          squilibrio  locale  tra  domanda  ed offerta di lavoro, nei
          territori di cui all'art. 1 del testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218.
             La dotazione di cui al comma precedente e'  gestita  con
          amministrazione  autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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