Legge Ordinaria n. 50 del 19/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1991, n. 43
Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  primari  ospedalieri  di  ruolo che non abbiano raggiunto il
numero di anni di servizio effettivo  necessario  per  conseguire  il
massimo  della  pensione  possono  chiedere  di  essere trattenuti in
servizio fino al raggiungimento di tale anzianita' e,  comunque,  non
oltre il settantesimo anno di eta'.
  2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al
compimento del sessantaquattresimo anno di eta'.
  3.  E'  fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al
settantesimo anno di eta', acquisito ai sensi dell'articolo  6  della
legge  10  maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n.
402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3  settembre
1982, n. 627.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 6 della legge n. 336/1964 (Norme
          sullo  stato  giuridico  del  personale   sanitario   degli
          ospedali) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  I  sovraintendenti  sanitari,  i direttori
          sanitari, i direttori di farmacia e  i  primari,  che  alla
          data  di entrata in vigore della presente legge occupino un
          posto  di  ruolo,  sono  trattenuti  in  servizio  fino  al
          compimento del 70› anno di eta'.
             I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti
          per  superamento  del  65›  anno  di  eta'  e  siano  stati
          trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962,
          n. 1552, e  successive  proroghe,  sono  ricollocati  nella
          posizione  di  ruolo  gia' da essi occupata e trattenuti in
          servizio fino al compimento del 70› anno di eta'".
             -  Il  D.L.  n.  402/1982 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di assistenza sanitaria". Si trascrive il testo del
          relativo art. 5:
             "Art. 5. - Il personale di cui all'art. 6 della legge 10
          maggio 1964, n. 336, compreso quello  di  cui  all'art.  66
          della  successiva  legge 12 febbraio 1968, n. 132 (trattasi
          dello  stesso  personale  che  sia  stato   successivamente
          trasferito  da  un  ospedale  ad  altro di pari o superiore
          categoria, n.d.r.), che alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  citata  legge  10  maggio  1964, n. 336, occupava un
          posto di  ruolo  nelle  funzioni  ivi  indicate,  resta  in
          servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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