Legge Ordinaria n. 71 del 05/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1991, n. 58
Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica  presso  le
preture circondariali di Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,
Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino,  Trieste  e  Venezia  sono
conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati  che,
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  hanno  la
titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica  loro
spettante.  Il  passaggio  al  ruolo  organico  dei   magistrati   di
cassazione ha luogo alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge per i magistrati con la qualifica di magistrato  di  cassazione
e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica,
alla data del conseguimento della stessa. 
  2. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884,  gia'
sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno  1989,
n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 
261, e successivamente dalla tabella B allegata al  decreto-legge  25
settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre  1989,  n.
380, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 5 marzo 1991 
    
              COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
    
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
          AVVERTENZA: 
               Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della 
              disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e 
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge n. 884/1973 reca: "Modificazioni alle norme
          sulla  dirigenza  degli  uffici  di  istruzione  presso   i
          tribunali  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,
          Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e  Venezia".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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