Legge Ordinaria n. 146 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1992, n. 43
Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Durata dei comandi
  1. In attesa dell'organica  riforma  degli  istituti  regionali  di
ricerca,   sperimentazione  e  aggiornamento  educativi  (IRRSAE),  i
comandi disposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente
rinnovati di anno in  anno,  per  un  massimo  di  tre  anni,  previa
motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  16  del  D.P.R.   n.   419/1974
          (Sperimentazione   e   ricerca   educativa,   aggiornamento
          culturale  e  professionale  ed  istituzione  dei  relativi
          istituti) e' il seguente:
             "Art.  16  (Personale degli istituti). - Il Ministro per
          la pubblica istruzione nomina il segretario degli  istituti
          regionali,   del   Centro  europeo  dell'educazione,  della
          biblioteca di documentazione pedagogica,  scegliendolo  tra
          gli  ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i
          docenti universitari e  il  personale  dell'amministrazione
          scolastica.
             A   ciascun   istituto   regionale,  al  Centro  europeo
          dell'educazione,   alla   biblioteca   di    documentazione
          pedagogica  il  Ministro per la pubblica istruzione dispone
          l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli
          del  personale  amministrativo,  in  numero  adeguato  alle
          accertate  esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento
          di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
             L'assegnazione sara' disposta sulla base di concorsi per
          titoli  indetti  presso   ciascuna   istituzione,   secondo
          modalita'  da  stabilirsi  con  decreto del Ministro per la
          pubblica istruzione, sentiti  i  consigli  direttivi  delle
          istituzioni interessate.
             Nella  prima  attuazione di tali concorsi sara' prevista
          una particolare valutazione del servizio prestato presso  i
          soppressi centri didattici nazionali.
             Il comando del personale presso le istituzioni di cui al
          secondo  comma  del  presente  articolo  ha la durata di un
          quinquennio ed e' rinnovabile per un altro  quinquennio  su
          decisione del consiglio direttivo.
             Il  servizio  prestato  in  posizione  di comando presso
          dette istituzioni e'  valido  a  tutti  gli  effetti,  come
          servizio d'istituto nella scuola.
             Il   numero  complessivo  dei  comandi,  il  contingente
          relativo ai diversi ruoli  e  la  distribuzione  dei  posti
          presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per
          la  pubblica  istruzione di concerto con il Ministro per il
          tesoro.
             Per lo svolgimento di particolari  mansioni  tecniche  e
          scientifiche  gli  istituti  regionali,  il  Centro europeo
          dell'educazione   e   la   biblioteca   di   documentazione
          pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a
          persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei
          propri bilanci.
             Tali  incarichi  sono  conferiti  sulla base di apposito
          disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro per la
          pubblica  istruzione  di  concerto  col  Ministro  per   il
          tesoro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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