Legge Ordinaria n. 158 del 31/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1992, n. 47
Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  adottare,  entro  un
anno  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, decreti
legislativi  per  l'unificazione  degli  ordinamenti   degli   uffici
principali  e  degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni  e  per   l'omogeneizzazione   dello   stato
giuridico  del  rispettivo  personale,  con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
   a) sara' istituita un'unica direzione centrale del personale;
   b) saranno previsti organi collegiali di  durata  quadriennale  in
sede  centrale  e  provinciale  con  competenze,  nella  materia  del
personale,  che  non   siano   di   pertinenza   del   consiglio   di
amministrazione.  La  composizione  degli organi di cui trattasi deve
essere stabilita in modo che l'Amministrazione  e  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale siano
rappresentate in misura paritaria, attribuendo la  presidenza  ad  un
magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale
sono  eletti  a  scrutinio  diretto  e  segreto, secondo le norme che
regolano l'elezione dei  rappresentanti  del  personale  in  seno  al
consiglio di amministrazione;
   c)   il   presidente   dell'istituenda  commissione  centrale  del
personale fara' parte del consiglio di amministrazione delle poste  e
delle   telecomunicazioni,   in  sostituzione  del  presidente  della
preesistente commissione centrale degli uffici locali; la  durata  in
carica del consiglio di amministrazione e' fissata in un quadriennio;
    d)  le  materie  di competenza degli istituendi organi collegiali
devono essere stabilite con  riferimento  al  nuovo  ordinamento  del
personale  tenendo  conto della disciplina vigente e della necessita'
di una ripartizione dei compiti piu' organica, razionale ed idonea  a
garantire    agli    organi    decidenti   l'indispensabile   apporto
dell'attivita' consultiva;
   e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve
confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali
rivestite e delle anzianita' acquisite, con possibilita' di alternare
unita' dei ruoli  uffici  principali  con  unita'  dei  ruoli  uffici
locali,  nei  casi  di  coesistenza,  nei  due  ruoli,  di  gruppi di
dipendenti con la medesima anzianita';
   f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal
precedente ordinamento, devono essere denominati "uffici  postali"  e
classificati  in uffici di minore, media e rilevante entita', in base
alla loro importanza da valutarsi, con periodicita' quinquennale, con
i criteri stabiliti con decreto del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  sentiti  le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale   ed   il   consiglio    di
amministrazione;
   g)  con  le  stesse modalita' di cui alla lettera f) devono essere
stabiliti i criteri ed  i  coefficienti  di  valutazione  per  quanto
riguarda  l'istituzione  e  la  riorganizzazione  di  ricevitorie, di
quartieri e di zone di  portalettere,  di  recapiti  e  di  posti  di
fattorino e di procacciato;
   h)  l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione
degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla  lettera  f)
devono  essere  disposte con ordinanza del direttore compartimentale,
sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto  dei  limiti
degli   stanziamenti  risultanti  dal  riparto  dei  fondi  e  previa
autorizzazione del direttore centrale del  personale,  per  la  parte
concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;
   i)  l'organico  del  personale  di  ruolo per ciascuna categoria e
qualifica e l'assegno numerico degli uffici  amministrativi  e  degli
uffici  e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono
essere determinati armonizzando  le  disposizioni  recate  dal  testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  uffici  locali  e delle
agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e  trattamento
economico   del   relativo   personale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 agosto  1967,  n.  1417,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  dall'articolo  5  della legge 9 febbraio
1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
   l)  si  provvede  alla  raccolta  delle  disposizioni  in   vigore
concernenti  l'assunzione  in  impiego ed il trattamento normativo ed
economico del personale degli  attuali  due  ruoli,  apportando  alle
stesse,  ove  necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti
per  il  loro  coordinamento,  anche  ai   fini   di   una   migliore
accessibilita'  e  comprensibilita'  delle  norme  medesime.  In tale
contesto si devono:
    1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i
princi'pi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;
    2) prevedere le opportune norme  di  salvaguardia  a  favore  dei
sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;
    3)  dettare  le  norme  di raccordo tra il nuovo ordinamento e le
speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli
uffici della provincia di Bolzano.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Gli articoli 16,  17  (come  modificato  dall'art.  10
          della  legge  9  gennaio  1973,  n. 3), 20, 21, 23 e 24 del
          testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  uffici
          locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato
          giuridico   ed   il   trattamento  economico  del  relativo
          personale, approvato con D.P.R. n.  1417/1967,  sono  cosi'
          formulati:
             "Art.  16.  - Con decreto del Ministro per le poste e le
          telecomunicazioni, di  concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro,  sentita  la  commissione  centrale  per gli uffici
          locali, sono fissati i criteri di massima  per  determinare
          gli  assegni  delle unita' necessarie a ciascun ufficio lo-
          cale".
             "Art. 17. - Per  il  normale  espletamento  dei  servizi
          l'amministrazione  determina  per ciascun ufficio l'assegno
          quantitativo del personale in  rapporto  alle  esigenze,  a
          carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli
          delle eventuali agenzie aggregate.
            Ove  sia  necessario,  oltre  a  tali  assegni  numerici,
          l'amministrazione determina la scorta per  la  sostituzione
          degli  operatori  assenti  per  congedo,  malattia od altre
          cause.
             Per la sostituzione del personale di  cui  alla  tabella
          XXIV   dell'art.  119  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al  recapito,
          ai  servizi  interni,  allo  scambio  ed al trasporto degli
          effetti postali e ai servizi di  ricevitoria,  assente  per
          congedo,  malattia od altre cause, nonche' per la copertura
          dei posti di nuova istituzione o vacanti per  cessazioni  o
          sospensioni  dall'impiego  o  per  chiamata o richiamo alle
          armi dell'agente, la scorta e' determinata per provincia in
          relazione alle unita' in assegno nella provincia stessa.
             Ai fini dell'applicazione delle unita' di scorta di  cui
          al  comma  precedente, sono istituite con provvedimento del
          direttore provinciale, nell'ambito di  ciascuna  provincia,
          circoscrizioni territoriali con uno o piu' uffici locali ed
          agenzie  nei  quali esistano complessivamente almeno cinque
          posti  di  portalettere  ed  assimilati.  Con  il  medesimo
          provvedimento  sono  indicati  gli  uffici centro scorta di
          ciascuna circoscrizione.
             Le unita' di scorta agenti assegnate alla provincia sono
          applicate presso gli uffici centro scorta di cui  al  comma
          precedente,  con disposizione del direttore provinciale, in
          proporzione  al  numero  dei  posti  di   portalettere   ed
          assimilati   della   relativa   circoscrizione   e   devono
          normalmente provvedere alle esigenze degli uffici  compresi
          nella  circoscrizione  stessa,  ed,  in caso di necessita',
          quelle degli uffici di altre circoscrizioni".
            "Art.  20.  -  Negli  uffici  di  gruppo  E  di  limitata
          importanza,  oltre  al  dirigente non sono assegnate unita'
          della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze
          di servizio.
             Si considera di limitata importanza l'ufficio locale  di
          gruppo  E che, secondo i criteri fissati per la classifica,
          non consegua piu' di 1.250 punti.
             Ove i criteri  relativi  alla  classifica  degli  uffici
          locali  vigenti  al  29  marzo  1963, data di pubblicazione
          della legge  2  marzo  1963,  n.    307,  dovessero  essere
          variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano
          gli  uffici locali di gruppo E di limitata importanza sara'
          fissato dal regolamento di esecuzione".
             "Art.  21.  -  Gli  assegni  numerici del personale sono
          stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento  del
          direttore centrale per gli uffici locali.
             Con  lo  stesso  provvedimento  i  detti  assegni  e  la
          relativa scorta possono essere variati, ove, per  accertate
          esigenze  di  servizio,  si  ritenga  opportuno  fissare un
          diverso assegno numerico".
             "Art. 23. - Negli uffici locali, nei quali i  telegrammi
          e  gli  espressi  da recapitare raggiungono almeno la media
          mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione  provvede  al
          recapito  a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per
          i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro
          per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione
          centrale per gli uffici locali.
             Ogni quinquennio si dovra' accertare  la  media  mensile
          dei telegrammi e degli assegni racapitati dai fattorini.
             Nei   casi   in  cui  la  media  mensile  degli  oggetti
          recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei
          seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario successivo
          al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e  le
          telecomunicazioni,  verra'  ridotto il numero dei fattorini
          in assegno all'ufficio".
             "Art. 24. - L'organico  del  personale  di  ruolo  degli
          uffici   locali  e  determinato  per  ciascuna  carriera  e
          qualifica dal numero dei posti istituiti con  le  modalita'
          stabilite dal presente decreto.
             Con  decreto ministeriale sara' determinata per ciascuna
          carriera la situazione numerica  complessiva  dei  relativi
          posti  esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto
          delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso".
             - Si riporta il testo  dei  commi  dal  primo  al  sesto
          dell'art.   5   della   legge   n.   49/1979  (Disposizioni
          concernenti  il  personale  delle  aziende  dipendenti  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni):
             "Ferme  restando  le  disposizioni  relative agli uffici
          locali ed agenzie, l'Amministrazione delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  determina,  per  ciascuno  degli  uffici
          esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215,
          l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze,
          a carattere permanente, dei vari servizi, nonche' la scorta
          per la  sostituzione  delle  unita'  assenti  per  congedo,
          malattia ed altre cause.
             Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente
          comma,  sono  stabiliti  per  ciascun ufficio esecutivo con
          provvedimento del direttore centrale per il personale sulla
          base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio
          nazionale fissati con decreto del Ministro  delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  sentiti  il  consiglio  di  amministrazione  e  le
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
          rappresentative.
             L'organico  del  personale degli uffici esecutivi per le
          tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di  cui  all'art.
          115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1970,  n.  1077,  e  successive  modificazioni, puo' essere
          variato  in  relazione  al  numero  dei  posti  istituiti o
          soppressi con le modalita' stabilite nei precedenti commi.
             Con  decreto  del   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  sara'  determinata,  per  ciascuna delle
          tabelle di cui al precedente comma, la situazione  numerica
          complessiva  dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di
          ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi  nel
          corso dell'anno stesso.
             L'entita'  delle  variazioni  di  organico stabilite dal
          decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni
          ed i  conseguenti  oneri  di  bilancio  saranno  comunicati
          annualmente  al  Parlamento  in  sede  di presentazione del
          bilancio di previsione.
             L'adeguamento degli assegni del personale,  per  effetto
          dell'applicazione  delle  disposizioni di cui ai precedenti
          commi, decorre dal 1› gennaio 1980".
             - Il testo dell'art. 5 della legge  n.  101/1979  (Nuovo
          ordinamento  del  personale  delle  aziende  dipendenti dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e  relativo
          trattamento economico) e' il seguente:
             "Art. 5 (Ruoli organici dell'Amministrazione delle poste
          e   delle   telecomunicazioni).  -  I  ruoli  organici  del
          personale    delle    diverse    categorie    professionali
          dell'Amministrazione   autonoma   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni sono cosi' determinati:
              a) per il personale dell'esercizio degli uffici  locali
          e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;
              b)  per  il  rimanente  personale  dell'esercizio,  con
          modalita'  e criteri conformi a quelli indicati nell'art. 5
          della legge 9 febbraio 1979, n. 49;
              c) per il personale  degli  uffici,  per  il  personale
          della  VII  categoria, raggruppamento a) e per il personale
          dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e
          delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro,
          sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati
          di  cui  al  precedente  art.   1   e   il   consiglio   di
          amministrazione,   nel   limite,  rispettivamente,  del  3%
          (uffici), dello 0,75% (VII categoria, raggruppamento  a)  e
          dello  0,50%  (VIII  categoria) della dotazione complessiva
          del personale dell'esercizio".
             - La legge n. 93/1983 e' la  legge-quadro  sul  pubblico
          impiego.
             -  La legge n. 3/1973 ha posto la nuova disciplina degli
          iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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