Legge Ordinaria n. 66 del 06/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1992, n. 33
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante  disposizioni
concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
delle tasse per i contratti di trasferimento di  titoli  o  valori  e
altre disposizioni tributarie urgenti, e' convertito in legge con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1 marzo  1991,
n. 62, si applicano sino  al  2  maggio  1991.  Le  disposizioni  del
decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra  quelle  per  la  cui
revisione  e  modifica  il  Governo  e'  stato  delegato   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. 
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1 marzo 1991,  n.  62,  3
maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e
degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991,  n.  348;
restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti giuridici sorti  fino  al  29  novembre  1991
sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 
348 del 1991. 
 
          AVVERTENZA:
             Il decreto-legge 30 dicembre  1991,  n.  417,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1
          del 2 gennaio 1992.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 16.

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