Legge Ordinaria n. 69 del 29/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1992, n. 36
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti
norme per la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
sostituito dall'articolo 11 della legge 21  marzo  1990,  n.  53,  va
inteso  nel  senso  che  i  lavoratori di cui al comma 1 dello stesso
articolo  119  hanno  diritto  al  pagamento  di   specifiche   quote
retributive,  in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero
a  riposi  compensativi,  per  i  giorni  festivi  o  non  lavorativi
eventualmente  compresi  nel  periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 gennaio 1992
                               COSSIGA
   ANDREOTTI, Presidente del
     Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  119 del testo unico delle leggi recanti norme
          per la elezione della Camera dei  deputati,  approvato  con
          D.P.R.  n.  361/1957,  come  sostituito  dall'art. 11 della
          legge n. 53/1990, e' cosi' formulato:
             "Art. 119. - 1. In occasione di tutte  le  consultazioni
          elettorali  disciplinate  da leggi della Repubblica o delle
          regioni, coloro che adempiono funzioni  presso  gli  uffici
          elettorali,  ivi  compresi  i  rappresentanti di lista o di
          gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum,  i
          rappresentanti  dei  partiti  o  dei  gruppi politici e dei
          promotori del referendum, hanno diritto ad  assentarsi  dal
          lavoro  per  tutto  il  periodo  corrispondente alla durata
          delle relative operazioni.
             2. I giorni di assenza dal lavoro compresi  nel  periodo
          di  cui  al  comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti,
          giorni di attivita' lavorativa".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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