Legge Ordinaria n. 70 del 04/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1992, n. 36
Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il numero 4)  dell'articolo  24  del  testo  unico  delle  leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "4)  trasmette  immediatamente  alla  prefettura del capoluogo del
collegio le liste definitive con i  relativi  contrassegni,  i  quali
devono  essere  riprodotti sulle schede di votazione con i colori del
contrassegno depositato presso il  Ministero  dell'interno  ai  sensi
dell'articolo   14,  per  la  stampa  delle  schede  medesime  e  per
l'adempimento di cui al numero 5)".
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione  di  legge  modificata.  Resta
          invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
          trascritto.
 
          Nota all'art. 1:
            - L'art. 24 del testo unico delle leggi recanti norme per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
          del   Presidente   della   Repubblica   n.  361/1957,  come
          modificato dall'art. 1, lettera n), della legge n. 136/1976
          (Riduzione dei termini e semplificazione  del  procedimento
          elettorale),  dall'art. 13, comma 1, della legge n. 53/1990
          (Misure urgenti atte a  garantire  maggiore  efficienza  al
          procedimento  elettorale),  e dalla presente legge, e' cosi
          formulato:
             "Art. 24. -  L'ufficio  centrale  circoscrizionale,  non
          appena  scaduto  il  termine stabilito per la presentazione
          dei ricorsi, o,  nel  caso  in  cui  sia  stato  presentato
          reclamo,   non  appena  la  comunicazione  della  decisione
          dell'Ufficio  centrale  nazionale,   compie   le   seguenti
          operazioni:
              1)  stabilisce  mediante sorteggio, da effettuarsi alla
          presenza dei delegati di  lista  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'art.  20,  appositamente convocati, il numero d'ordine
          da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed  i  relativi
          contrassegni  saranno riportati sulle schede di votazione e
          sul  manifesto  di  cui  al  numero  5)  secondo   l'ordine
          risultato dal sorteggio;
              2)  assegna  un numero ai singoli candidati di ciascuna
          lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
              3)   comunica   ai  delegati  di  lista  le  definitive
          determinazioni adottate;
               4)  trasmette  immediatamente  alla   prefettura   del
          capoluogo  del  collegio le liste definitive con i relativi
          contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede
          di votazione  con  i  colori  del  contrassegno  depositato
          presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per
          la  stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui
          al numero 5);
              5) provvede, per mezzo della prefettura  del  capoluogo
          del   collegio,   alla  stampa  delle  liste  con  relativo
          contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed  alla
          trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per
          la  pubblicazione  nell'albo  pretorio  ed  in altri luoghi
          pubblici entro il quindicesimo giorno  precedente  la  data
          delle  elezioni.  Tre  copie  di  ciascun  manifesto devono
          essere  consegnate  ai  presidenti   dei   singoli   uffici
          elettorali  di sezione:   una a disposizione dell'ufficio e
          le altre per l'affissione nella sala della votazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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