Legge Ordinaria n. 72 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1992, n. 36
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Presso il Ministero della  marina  mercantile  e'  istituito  il
"Fondo di  solidarieta'  nazionale  della  pesca"  con  la  dotazione
complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992. 
  2. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  1  sono  destinate  alla
concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di
calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero  ecologiche  di
carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o
abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e  delle  cooper-
ative della pesca, a titolo di pronto  intervento,  di  contributi  a
parziale  copertura  del  danno,  preferenzialmente  a   favore   dei
pescatori singoli o associati, che abbiano subi'to gravi danni  e  si
trovino  in  particolari  condizioni  di  bisogno  per   la   ripresa
produttiva delle proprie aziende. 
  3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono  equiparati
gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i
mitilicoltori, singoli o associati. 
 

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