Legge Ordinaria n. 310 del 12/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1993, n. 195
Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Il  terzo  comma  dell'articolo  2479  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente:
  "L'iscrizione del trasferimento nel libro dei  soci  ha  luogo  nei
trenta  giorni  dal  deposito  di  cui  al quarto comma, su richiesta
dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da  cui
risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito".
  2.  All'articolo  2479  del codice civile, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
  "L'atto  di   trasferimento   delle   quote,   con   sottoscrizione
autenticata,   deve   essere   depositato  entro  trenta  giorni  per
l'iscrizione, a cura del notaio autenticante,  presso  l'ufficio  del
registro  delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioini di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
             - Il testo vigente dell'art.  2479  del  codice  civile,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  2479 (Trasferimento della quota). - Le quote sono
          trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di
          morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
             Il trasferimento delle quote non ha  effetto  di  fronte
          alla  societa'  dal  momento  dell'iscrizione nel libro dei
          soci.
            L'iscrizione del trasferimento  nel  libro  dei  soci  ha
          luogo  nei  trenta  giorni  dal  deposito  di cui al quarto
          comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso
          esibizione del titolo da cui risultino il  trasferimento  e
          l'avvenuto deposito.
            L'atto  di  trasferimento delle quote, con sottoscrizione
          autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per
          l'iscrizione,  a  cura  del  notaio  autenticante,   presso
          l'ufficio    del   registro   delle   imprese   nella   cui
          circoscrizione e' stabilita la sede sociale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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