Legge Ordinaria n. 344 del 14/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1993, n. 205
Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Autorizzazione  all'istituzione  di  fondi  comuni  di  investimento
                         mobiliare chiusi). 
   1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le
societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi
comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in  possesso
degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ad istituire
uno o piu' fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con
le  modalita'  indicate  al  Capo  II.Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 1, commi 3, 4 e e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
e  successive   modificazioni   ed   integrazioni.   L'autorizzazione
ministeriale deve essere rilasciata con  riferimento  specifico  alla
gestione di fondi chiusi. 
   2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale  per
le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione. 
   3. L'autorizzazione non puo' essere  concessa  nei  casi  indicati
all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f),  della  citata
legge n. 77 del 1983, ed  inoltre  se  la  societa'  ha  un  capitale
sociale versato inferiore a: 
     a) lire 5 miliardi, se gestisce  esclusivamente  fondi  di  tipo
chiuso; 
     b) lire 7 miliardi, se gestisce  congiuntamente  fondi  di  tipo
aperto e di tipo chiuso. 
   4. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati  di
un ulteriore ammontare pari alla quota obblicatoria di partecipazione
della societa' a ciascuno dei fondi di tipo chiuso  gestiti,  di  cui
all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non  puo'
comunque  essere  inferiore  a  quello  stabilito  con  decreto   del
Ministero  del  tesoro,  sentita  la  Banca   d'Italia,   anche   con
riferimento all'ammontare de fondi comuni gestiti. 
   5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  6  e
7, della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le disposizioni di  cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della  legge
2 gennaio 1991, n. 1, e  successive  modificazioni.  Il  difetto  del
requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f),
della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa'  gia'
autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di  voto,  con
gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
e successive modificazioni, nonche'  all'articolo  9  della  legge  4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni. 
   6.  Le  sostituzioni  comportanti  modifica  della  identita'  dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e),  della
citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate  dalla  societa'
di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che,  nel
caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine
per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata  relazione  al
Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2. 
   7. Qualora il capitale sociale  o  il  patrimonio  della  societa'
scendano al di sotto dei limiti previsti al comma 3 e 4,  si  applica
la procedura di cui al comma 6. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.  Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 1, commi 3, 4 e 11, della legge n.
          77/1983  (Istituzione  e  disciplina   dei   fondi   comuni
          d'investimento mobiliare) e' il seguente:
             "Art.   1   (Autorizzazione   all'istituzione  di  fondi
          comuni).
            (Omissis).
             3. Con propri  decreti,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica,   il  Ministro  del  tesoro
          determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore  della
          presente legge, le modalita' di presentazione dell'istanza,
          gli  elementi  documentali  e  informativi  a corredo della
          stessa e ogni altra modalita' procedurale.
             4.   La   domanda    si    intende    accolta    qualora
          l'autorizzazione  non  venga negata dal Ministro del tesoro
          con provvedimento da comunicare alla  societa'  interessata
          entro  due mesi dalla presentazione della domanda medesima.
          Tuttavia,  ove  entro   detto   termine   siano   richieste
          informazioni complementari alla societa', il termine stesso
          e'   interrotto   e   dalla   data  di  ricezione  di  tali
          informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di
          un mese.
             (Omissis).
             11. Trascorsi due anni dal rilascio  dell'autorizzazione
          all'istituzione  del  fondo  senza  che  la  societa' abbia
          provveduto all'istituzione del medesimo e alla  offerta  al
          pubblico  delle  relative  quote,  l'autorizzazione  decade
          automaticamente.
             (Omissis)".
             - Il testo dell'art. 1, comma 5, lettere b), c), d),  e)
          ed f), della citata legge n. 77/1983, e' il seguente:
             "Art.   1   (Autorizzazione   all'istituzione  di  fondi
          comuni).
             (Omissis).
             5. L'autorizzazione non puo' essere concessa:
              (Omissis);
               b)  se  la sede dell'amministrazione della societa' di
          gestione non e' situata, al pari della sua sede statutaria,
          in Italia;
               c)  se  la  maggioranza  degli   amministratori,   gli
          amministratori  delegati e i direttori generali nonche' gli
          amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della
          societa' di gestione non abbiano  svolto  per  uno  o  piu'
          periodi  complessivamente  non  inferiori  ad  un  triennio
          funzioni  di  amministratore  o   funzioni   di   carattere
          direttivo  in  societa'  o  enti  del  settore  creditizio,
          finanziario e assicurativo,  aventi  capitale  o  fondo  di
          dotazione  non  inferiore  a  cinquecento milioni di lire o
          abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza
          far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per
          le funzioni svolte presso societa' o  enti  che  non  hanno
          come   attivita'   esclusiva   una   o   piu'   di   quelle
          sopraindicate, si applicano  le  disposizioni  emanate  dal
          Ministro  del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera
          c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
               d) se, ferma  l'applicabilita'  delle  norme  relative
          alle   cause  d'ineleggibilita'  e  di  decadenza  per  gli
          amministratori   delle    societa'    per    azioni,    gli
          amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di
          rappresentanza  ed  i  sindaci  della  societa' di gestione
          abbiano  riportato  condanne,  ivi  comprese  le   sanzioni
          sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per
          delitti  contro  il patrimonio, per   delitti   contro   la
          fede pubblica o contro l'economia pubblica, o  per  delitti
          non  colposi per i  quali  la  legge commini  la pena della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque  anni  ovvero
          siano  o  siano    stati    sottoposti    alle  misure   di
          prevenzione  disposte  ai   sensi della legge  27  dicembre
          1956,  n.  1423,  o della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
          cosi'  come  successivamente  modificate e integrate, salvi
          gli      effetti      della      riabilitazione.       Agli
          amministratori,  ai  direttori  generali  e  a  coloro  che
          rivestono cariche che comportano  l'esercizio  di  funzioni
          equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art.  4
          del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985,
          n. 350;
               e)  se  i  componenti del collegio sindacale non siano
          iscritti nel registro dei revisori contabili;
               f) se i soggetti che, in virtu'  della  partecipazione
          al  capitale  in via diretta o per interposta persona o per
          il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata
          ovvero  in  virtu'  di  particolari  vincoli   o   accordi,
          esercitano il controllo della societa' non sono in possesso
          dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui al presente comma
          lettera d). Ove il soggetto controllante  sia  una  persona
          giuridica  o una societa' di persone, tali requisiti devono
          essere  posseduti  dagli  amministratori  e  dai  direttori
          generali.  Ai  fini  della  presente  legge  il rapporto di
          controllo si considera esistente ai sensi  dell'art.    27,
          comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
             (Omissis)".
             -  Il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della citata legge
          n.  77/1983, e' il seguente:
             "Art.  1  (Autorizzazione   all'istituzione   di   fondi
          comuni).
             (Omissis)".
             6.  Il  sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui
          al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando  si  tratti
          di   societa'   gia'   autorizzate,   la   decadenza  degli
          interessati  dalle  cariche   ricoperte   e   deve   essere
          comunicato  dagli stessi alla societa', alla Banca d'Italia
          ed al Ministro del tesoro. La decadenza e' dichiarata entro
          trenta  giorni  dal  consiglio  di  amministrazione   della
          societa'.  Nel  caso  che  questo  non provveda nel termine
          predetto, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
             7. L'applicazione provvisoria della misura  interdittiva
          prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965,
          n.  575,  comporta  la  sospensione dalle cariche di cui al
          comma 5, lettera d), del presente articolo. La  sospensione
          dalla   carica   e'  disposta  entro  quindici  giorni  dal
          consiglio di amministrazione della societa' e,  ove  questi
          non   provveda,  dalla  Banca  d'Italia.  Limitatamente  al
          periodo in cui  sono  sospesi,  i  sindaci  effettivi  sono
          sotituiti   dai   supplenti   e   gli  amministratori  sono
          sostituiti ai sensi dell'art.  2386 del codice civile.
             (Omissis)".
             - Il testo dell'art. 4, commi 1 - cosi' come  modificato
          dall'art.    3  del  D.Lgs. n. 90/1992 - e 2 della legge n.
          1/1991  (Disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione
          mobiliare  e  disposizoni  sull'organizzazione  dei mercati
          mobiliari) e' il seguente:
             "Art. 4 (Partecipazione al capitale  delle  societa'  di
          intermediazione   mobiliare).  -  1.  A  tutti  coloro  che
          partecipano in una societa' di intermediazione mobiliare in
          misura superiore al 2 per cento del capitale di  questa  si
          applicano   gli  articoli 5, 5-ter e 5-quinquies del citato
          decreto-legge   n.   95   del   1974,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  citata legge n. 216 del 1974, e suc-
          cessive  modificazioni  ed  integrazioni.  La  CONSOB  puo'
          altresi'   avvalersi   nei   confronti  delle  societa'  di
          intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'art.  4-bis
          dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  stessa  legge  n. 216 del 1974 e da'
          immediata notizia delle comunicazioni ricevute  alla  Banca
          d'Italia.  I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  devono
          sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione  della
          partecipazione,   protocolli   di   autonomia   gestionale,
          utilizzando i modelli di cui all'art. 9, comma  6,  lettera
          a), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere
          di  ostacolo  ad una gestione indipendente, sana e prudente
          della  societa'  ovvero  che  possa  indurre  la   societa'
          medesima  ad  una condotta non coerente con i principi e le
          regole generali di  cui  alla  presente  legge.  Copia  dei
          protocolli  deve  essere  inviata  alla  CONSOB, alla Banca
          d'Italia e alla societa' partecipata  contestualmente  alle
          comunicazioni di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n.
          95  del  1974,  convertito, con modificazioni, dalla citata
          legge  n.  216  del  1974,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.  I  soci  che,  essendovi  tenuti,  non hanno
          inviato i protocolli di autonomia nei modi  e  nei  termini
          previsti  dal  presente  comma,  non  possono esercitare il
          diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso  di
          inosservanza,    la    deliberazione    dell'assemblea   e'
          impugnabile a norma dell'art. 2377 del  codice  civile  se,
          senza  il  computo dei voti che non avrebbero dovuto essere
          espressi,  non   si   sarebbe   raggiunta   le   necessaria
          maggioranza.    L'impugnazione   della   deliberazione   e'
          obbligatoria da parte degli amministratori  e  dei  sindaci
          della  societa'  di intermediazione mobiliare e puo' essere
          proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per
          le quali, a norma  del  presente  comma,  non  puo'  essere
          esercitato  il diritto di voto sono computate ai fini della
          regolare costituzione dell'assemblea.
             2. Le norme di cui al comma 1 si  applicano  anche  alle
          societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni  di investimento
          mobiliare di cui alla citata  legge  n.  77  del  1983.  Le
          comunicazioni  sono inviate alla Banca d'Italia, che ne da'
          immediata notizia alla CONSOB.
             (Omissis)".
             - Il testo dell'art. 9, comma 12, della citata legge  n.
          1/1991, e' il seguente:
             "Art.  9  (Vigilanza  sulle  societa' di intermediazione
          mobiliare).
             (Omissis)".
             12. Alle partecipazioni nelle societa'  di  gestione  di
          fondi  comuni  di investimento mobiliare di cui alla citata
          legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni  di  cui
          agli  articoli  9 e 10 della citata legge 4 giugno 1985, n.
          281. La Banca d'Italia da' immediata  notizia  alla  CONSOB
          delle comunicazioni ricevute.
             (Omissis)".
             -  Il  testo  dell'art. 5 del D.L. 95/1974 (Disposizioni
          relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
          titoli azionari), come da ultimo  modificato  dall'art.  11
          della legge n. 149/1992, e' il seguente:
             "Art.  5. - Tutti coloro che partecipano in una societa'
          con azioni quotate in borsa, o  ammesse  alle  negoziazioni
          nel  mercato  ristretto, in misura superiore al 2 per cento
          del capitale di questa,  nonche'  le  societa'  con  azioni
          quotate  in  borsa  o ammesse alle negoziazioni nel mercato
          ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non
          sono quotate in  borsa  o  ammesse  alle  negoziazioni  nel
          mercato  ristretto  o  in  una  societa'  a responsabilita'
          limitata in misura superiore al 10 per cento  del  capitale
          di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa'
          stessa  ed  alla Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa (CONSOB)  entro  quarantotto  ore  dall'operazione  a
          seguito  della quale la partecipazione ha superato il detto
          limite  percentuale.   Le   successive   variazioni   della
          partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni
          da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione
          ha   superato  la  meta'  della  percentuale  stessa  o  la
          partecipazione si e' ridotta entro il  limite  percentuale.
          La  CONSOB  deve  dare  immediata  pubblica  notizia  della
          comunicazione ricevuta.
             Ai fini del calcolo della percentuale di  cui  al  comma
          precedente,  per  capitale della societa' si intende quello
          sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di
          voto. Agli stessi fini  la  partecipazione  e'  determinata
          senza  tenere  conto delle azioni o quote prive del diritto
          di voto. Sempre agli stessi  fini  si  tiene  conto  anche:
          delle  azioni  o  quote  possedute  indirettamente  da  una
          persona fisica o  giuridica  per  il  tramite  di  societa'
          controllate  o  di  societa'  fiduciarie  o  per interposta
          persona; delle azioni o  quote  possedute,  direttamente  o
          indirettamente,   a   titolo   di  pegno  o  di  usufrutto,
          sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti  spettino  al
          creditore  pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o
          quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo  di
          deposito,   qualora   il   depositario   possa   esercitare
          discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle
          azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle  quali
          si  tiene  conto,  direttamente o indirettamente, tanto nei
          confronti del riportato che del  riportatore.  Le  societa'
          con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
          mercato  ristretto  portano  a conoscenza del pubblico, con
          modalita' stabilite  dalla  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa, ogni variazione superiore al cinque
          per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato
          da quote o azioni con diritto di voto.
             Le  comunicazioni  vengono  redatte  in  conformita'  ad
          apposito   modello,   approvato   con  deliberazione  della
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.   Devono   in   ogni   caso    risultare    dalle
          comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
              1)   la   data   ed   il   titolo  dell'acquisto  della
          partecipazione o dell'aumento  o  della  diminuzione  della
          stessa;
              2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale
          e la categoria delle azioni o quote possedute;
              3)   il   numero   delle   azioni   o  quote  possedute
          indirettamente,   con    l'indicazione    delle    societa'
          controllate   o  fiduciarie  o  delle  persone  interposte,
          nonche' di quelle possedute in pegno o in  usufrutto  o  in
          deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle
          comunicazioni  fatte  da  societa' fiduciarie devono essere
          indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
              4) il  nominativo  della  o  delle  persone  fisiche  o
          giuridiche  cui  spetta il diritto di voto qualora il socio
          se ne sia privato in virtu' di un accordo.
             Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui
          al  comma  1, la Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa  puo'   chiedere   informazioni   ai   soggetti   che
          partecipano all'operazione.
             Le  comunicazioni  si considerano eseguite nel giorno in
          cui  sono  state   consegnate   o   spedite   per   lettera
          raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale
          per  le  societa'  e la borsa di permettere in via generale
          l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
             Il diritto di voto inerente alle azioni o quote  per  le
          quali  sia  stata  omessa  la comunicazione non puo' essere
          esercitato. In caso di  inosservanza  la  deliberazione  e'
          impugnabile  a  norma  dell'art. 2377 del codice civile se,
          senza il voto degli aventi  diritto  che  avrebbero  dovuto
          astenersi  dalla  votazione,  non  si  sarebbe raggiunta la
          necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta
          anche dalla Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
          borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
          se  questa  e'  soggetta  a  iscrizione  nel registro delle
          imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
             Le azioni per le quali, a norma del  presente  articolo,
          non   puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto  sono
          computate   ai    fini    della    regolare    costituzione
          dell'assemblea.
             Nel  caso  di  partecipazioni  reciproche  eccedenti  da
          entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti comma 1,  la
          societa'  che  esegue  la  comunicazione di cui al presente
          articolo ed  al  successivo,  dopo  avere  ricevuto  quella
          dell'altra  societa' non puo' esercitare il diritto di voto
          inerente alle azioni o quote  eccedenti  e  deve  alienarle
          entro   dodici  mesi  da  quello  in  cui  ha  ricevuto  la
          comunicazione; in caso  di  mancata  alienazione  entro  il
          termine  previsto,  la  sospensione  del diritto di voto si
          estende  all'intera  partecipazione.  Se  le  due  societa'
          ricevono   la   comunicazione   nello   stesso   giorno  la
          sospensione del diritto di voto e l'obbligo di  alienazione
          si  applicano  ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che
          deve  essere  immediatamente  comunicato  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
             Per  le  plusvalenze  delle  azioni  o quote alienate in
          ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini
          ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917".
             -  Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.   281/1985,
          (Disposizioni  sull'ordinamento della Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
          soci delle societa' con azioni quotate  in  borsa  e  delle
          societa'   per   azioni  esercenti  il  credito;  norme  di
          attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n.  80/390  e  n.
          82/121  in  materia  di  mercato  dei  valori  mobiliari  e
          disposizioni per la tutela del risparmio),  cosi'  come  da
          ultimo  sostituito dall'art.  19 del D.Lgs. n. 481/1992, e'
          il seguente:
             "Art. 9. - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa'
          controllate,   di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
          persona, partecipa, in misura  superiore  alla  percentuale
          stabilita  in  via  generale  dalla Banca d'Italia, in enti
          creditizi  o  in  societa'   per   azioni   che   concedono
          finanziamenti sotto qualsiasi forma ne da' comunicazione ai
          medesimi  enti e societa' e alla Banca d'Italia. Le succes-
          sive  variazioni   della   partecipazione   devono   essere
          comunicate  quando  superano  la  misura  stabilita  in via
          generale dalla Banca d'Italia.
             2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita'  e
          termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi
          in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto
          diverso  dal  socio.  Le  istruzioni  sono pubblicate nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
             3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi  di
          cui   al   comma   1,   la  Banca  d'Italia  puo'  chiedere
          informazioni   ai   soggetti   che   comunque   partecipano
          all'operazione.
             4.  Il  diritto di voto inerente alle azioni o quote per
          le quali sia stata omessa la comunicazione non puo'  essere
          esercitato.  In  caso  di inosservanza, la deliberazione e'
          impugnabile a norma dell'art.  2377 del codice civile se la
          maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta  senza  i
          voti inerenti alle predette azioni o quote.  L'impugnazione
          puo'  essere  proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei
          mesi dalla data della deliberazione ovvero,  se  questa  e'
          soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
          mesi  dall'iscrizione.  Le  azioni o quote per le quali non
          puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
          fini della regolare costituzione dell'assemblea.
            5. E'  salva  l'applicazione  degli  articoli  5,  5-bis,
          5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 8
          aprile  1974,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive  modificazioni  e
          integrazioni,  in  aggiunta alle disposizioni dei commi che
          precedono del presente articolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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