Legge Ordinaria n. 413 del 12/10/1993 Pubblicata nella G.U. del 16 ottobre 1993, n. 244
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Diritto di obiezione di coscienza
  1. I cittadini che, per obbedienza alla  coscienza,  nell'esercizio
del   diritto  alle  liberta'  di  pensiero,  coscienza  e  religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale  dei  diritti  dell'uomo,
dalla  Convenzione  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai  diritti
civili  e  politici,  si  oppongono alla violenza su tutti gli esseri
viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni
atto connesso con la sperimentazione animale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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