Legge Ordinaria n. 415 del 15/10/1993 Pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1993, n. 245
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono  aggiunti,
in fine, i seguenti commi: 
  "2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere  convocata  entro
il termine perentorio di dieci  giorni  dalla  proclamazione  e  deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In  caso
di  inosservanza  dell'obbligo  di  convocazione,  provvede  in   via
sostitutiva il prefetto. 
  2-ter. La prima seduta, nei comuni  con  popolazione  superiore  ai
15.000 abitanti, e'  convocata  dal  sindaco  ed  e'  presieduta  dal
consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea,
ove  previsto  dallo  statuto.  La  seduta  prosegue  poi  sotto   la
presidenza del presidente eletto se previsto  dallo  statuto,  ovvero
del consigliere anziano, per la comunicazione  dei  componenti  della
giunta e per la discussione e approvazione degli  indirizzi  generali
di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge  8  giugno
1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente  legge.
E' consigliere  anziano  colui  che  ha  ottenuto  la  maggior  cifra
individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo  unico
delle leggi per la composizione e  la  elezione  degli  organi  delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 16  maggio  1960,  n.  570,  con  esclusione  del  sindaco
neoeletto  e  dei  candidati  alla  carica  di  sindaco,   proclamati
consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge. 
  2- quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti  di
presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che,
nella graduatoria di anzianita' determinata secondo i criteri di  cui
al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo". 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
               sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali 
                  e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1 della legge n. 81/1993  (Elezione
          diretta  del  sindaco,  del presidente della provincia, del
          consiglio  comunale  e  del  consiglio  provinciale),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  1  (Composizione del consiglio comunale). - 1. Il
          consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
               a)  da  60 membri nei comuni con popolazione superiore
          ad un milione di abitanti;
               b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a
          500.000 abitanti;
               c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a
          250.000 abitanti;
               d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a
          100.000 abitanti o che, pur avendo  popolazione  inferiore,
          siano capoluoghi di provincia;
               e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a
          30.000 abitanti;
               f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a
          10.000 abitanti;
               g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a
          3.000 abitanti;
               h) da 12 membri negli altri comuni.
             2.  Nei  comuni  di  cui  all'art.  5,  il  consiglio e'
          presieduto dal sindaco.  Negli  altri  comuni,  lo  statuto
          prevede  che  il  consiglio  sia presieduto dal consigliere
          anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.
             2-bis.  La  prima  seduta  del  consiglio  deve   essere
          convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
          proclamazione  e  deve  tenersi  entro  il termine di dieci
          giorni  dalla  convocazione.  In   caso   di   inosservanza
          dell'obbligo  di  convocazione, provvede in via sostitutiva
          il prefetto.
            2-ter.  La  prima  seduta,  nei  comuni  con  popolazione
          superiore  ai  15.000 abitanti, e' convocata dal sindaco ed
          e' presieduta dal consigliere anziano  fino  alla  elezione
          del  presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto.
          La seduta prosegue poi sotto la presidenza  del  presidente
          eletto  se  previsto  dallo statuto, ovvero del consigliere
          anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e
          per la discussione e approvazione degli indirizzi  generali
          di  governo  ai  sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 8
          giugno 1990, n. 142, come  sostituito  dall'art.  16  della
          presente   legge.  E'  consigliere  anziano  colui  che  ha
          ottenuto la maggior cifra individuale  ai  sensi  dell'art.
          72,  quarto  comma,  del  testo  unico  delle  leggi per la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.  570,  con
          esclusione  del  sindaco  neoeletto  e  dei  candidati alla
          carica  di  sindaco,  proclamati   consiglieri   ai   sensi
          dell'art. 7, comma 7, della presente legge.
             2-quater.  Qualora  il consigliere anziano sia assente o
          rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta
          dal  consigliere  che,  nella  graduatoria  di   anzianita'
          determinata  secondo  i  criteri  di  cui  al comma 2- ter,
          occupa il posto immediatamente successivo".
             Per completezza di  informazione  si  riporta  il  testo
          dell'art.  34  della  legge  n.  142/1990,  come sostituito
          dall'art. 16 della suddetta legge n. 81/1993,  e  dell'art.
          72,  quarto  comma, del testo unico approvato con D.P.R. n.
          570/1960:
             "Art.  34  legge n. 142/1990 (Elezione del sindaco e del
          presidente della provincia - Nomina della giunta). - 1.  Il
          sindaco  e  il  presidente  della provincia sono eletti dai
          cittadini a  suffragio  universale  e  diretto  secondo  le
          disposizioni   dettate   dalla  legge  e  sono  membri  dei
          rispettivi consigli.
             2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
          componenti della  giunta,  tra  cui  un  vicesindaco  e  un
          vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella
          prima  seduta  successiva  alla  elezione  unitamente  alla
          proposta degli indirizzi generali di governo. Il  consiglio
          discute  ed  approva  in  apposito  documento gli indirizzi
          generali di governo.
             3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica
          di  assessore  non  puo'  essere  nel  mandato   successivo
          ulteriormente nominato assessore.
             4.  11  sindaco  puo'  revocare  uno  o  piu' assessori,
          dandone motivata comunicazione al consiglio".
             "Art. 72, quarto comma, D.P.R. n. 570/1960. -  La  cifra
          individuale  di ciascun candidato e' costituita dalla cifra
          di lista aumentata dei voti di preferenza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)