Legge Ordinaria n. 446 del 08/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1993, n. 266
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unita' da pesca per il 1993.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355,  recante  attuazione
del fermo temporaneo obbligatorio delle unita' da pesca per il  1993,
e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato
alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 novembre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  DIANA,     Ministro     per      il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  agricole, alimentari e forestali 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  10  settembre  1993, n. 355, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          215 del 13 settembre 1993.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 75.

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