Legge Ordinaria n. 509 del 06/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1993, n. 289
Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
   la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Definizione delle munizioni commerciali
             per uso civile e controllo delle medesime)
  1. Le munizioni per uso civile assoggettate a  controllo  ai  sensi
della  presente  legge  sono  quelle  di  qualunque  tipo  e calibro,
fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi  classificate
comuni  a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
successive modificazioni, comprese  le  munizioni  a  salve,  nonche'
quelle  destinate  agli  apparecchi  portatili di impiego industriale
funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.
  2. Le munizioni di cui al  comma  1  debbono  essere  sottoposte  a
controllo  conformemente  alle  prescrizioni  della presente legge ed
alle decisioni adottate dalla Commissione  internazionale  permanente
per  la  prova  delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la
Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969, di cui  e'
stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.
  3.  Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne
costituiscono parte  integrante,  decorso  il  termine  di  sei  mesi
previsto  dall'articolo  8,  paragrafo  1,  del regolamento della CIP
allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre  1973,
n.  993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il  Ministro  dell'interno,
che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.
  4.  Sono  altresi'  sottoposte ai controlli previsti dalla presente
legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e  non  provviste
di  uno  dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma
dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di  cui  alla  citata
legge 12 dicembre 1973, n. 993.
  5.  Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n.
186, le parole:  "nonche' le armi tipo guerra" sono sostituite  dalle
seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra".
  6.  All'articolo  1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e succes-
sive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Gli apparecchi portatili di impiego  industriale  funzionanti  per
mezzo  di  sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso
il Banco nazionale  di  prova  secondo  la  normativa  internazionale
adottata  dalla  Commissione  internazionale  permanente per la prova
delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e
CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  110/1975  (Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi,  delle  munizioni  e degli esplosivi), come da ultimo
          modificato dall'art. 12 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,  e'
          il seguente:
             "Art.  2  (Armi  e  munizioni  comuni  da sparo). - Agli
          stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
          1 e salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'articolo
          stesso sono armi comuni da sparo:
               a)  i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
          ad anima liscia;
               b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,   a
          caricamento successivo con azione manuale;
               c)  i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce
          o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
               d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad  una  canna
          ad  anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
          semiautomatico;
                e) i fucili e le carabine che impiegano  munizioni  a
          percussione    anulare,   purche'   non   a   funzionamento
          automatico;
               f) le rivoltelle a rotazione;
               g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
               h) le  repliche  di  armi  antiche  ad  avancarica  di
          modelli anteriori al 1890.
             Sono  altresi'  armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e le
          carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione  del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco   e   siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari.
             Sono  infine considerate armi comuni da sparo quelle de-
          nominate 'da bersaglio da sala', o  ad  emissione  di  gas,
          nonche'  le  armi  ad aria compressa sia lunghe sia corte e
          gli strumenti lanciarazzi, salvo  che  si  tratti  di  armi
          destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali
          la  commissione  consultiva  di  cui all'art. 6 escluda, in
          relazione alle rispettive caratteristiche,  l'attitudine  a
          recare offesa alla persona.
             Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni
          non  possono  comunque  essere  costituite con pallottole a
          nucleo  perforante,  traccianti,  incendiarie,   a   carica
          esplosiva,   ad   espansione,  autopropellenti,ne'  possono
          essere tali da emettere sostanze stupefacenti,  tossiche  o
          corrosive,  eccettuate  le cartucce che lanciano sostanze e
          strumenti  narcotizzanti  destinate a fini scientifici e di
          zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del
          questore.
             Le disposizioni del testo unico delle leggi di  pubblica
          sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  del regio decreto 6
          maggio  1940,  n.  635,  con   le   successive   rispettive
          modificazioni   e   della   presente  legge  relative  alla
          detenzione ed al porto delle  armi  non  si  applicano  nei
          riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative
          munizioni  quando  il   loro   impiego   e'   previsto   da
          disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
          comunque  detenuti  o  portati  per  essere utilizzati come
          strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o
          attivita' di protezione civile".
             -  La  legge  n.  993/1973 reca: "Ratifica ed esecuzione
          della  convenzione  per  il  riconoscimento  reciproco  dei
          punzoni  di  prova  delle  armi  da  fuoco  portatili,  con
          regolamento e annessi I e II, adottata  a  Bruxelles  il  1
          luglio 1969".
             -  Il  testo  dell'art.  8  del  regolamento  della  CIP
          allegato alla convenzione  di  cui  alla  citata  legge  n.
          993/1973, e' il seguente:
             "Art.  8. - 1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei
          mesi che seguono  la  notifica  prevista  dal  paragrafo  2
          dell'articolo 5, nessuna delle Parti contraenti si oppone o
          formula riserve presso il Governo del Regno del Belgio.
             Se  una  Parte  contraente  si  oppone  a una decisione,
          questa non avra' efficacia nei confronti delle altre  Parti
          contraenti.  In  caso  di  riserve  formulate  da una Parte
          contraente nei confronti  di  una  decisione,  quest'ultima
          entra  in  vigore  soltanto  se  la  detta Parte contraente
          ritira le proprie riserve.
             La data del ricevimento della  notifica  indirizzata  al
          Governo del Regno del Belgio viene considerata come data di
          ritiro.
             Il  Governo  del Regno del Belgio informa la Commissione
          internazionale permanente di ogni  opposizione,  riserva  o
          ritiro di una riserva.
             2.  In  caso  di  decisioni  prese dalla Commissione, in
          conformita'  del  paragrafo   7   dell'articolo   I   della
          convenzione,  la Parte contraente il cui o i cui punzoni di
          prova non siano riconosciuti  e  debbano  essere  depennati
          dalla   tabella   ufficiale,  non  e'  autorizzata  a  fare
          opposizione ne' a formulare riserve".
             - Il testo dell'art. 1 della  convenzione  di  cui  alla
          citata legge n. 993/1973 e' il seguente:
             "Art.    1.    -   Viene   istituita   una   commissione
          internazionale permanente per la prova delle armi da  fuoco
          portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale
          permanente, abbreviata con la sigla CIP.
             Essa ha il compito:
              1)  di  scegliere,  da  un  lato,  gli  apparecchi  che
          serviranno da campione per la misurazione  della  pressione
          di  tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i
          servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare,  nel
          modo  piu' pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle
          cartucce da tiro e da prova:
                a) nelle armi da  caccia,  da  tiro,  da  difesa,  ad
          eccezione  delle  armi  destinate  alla  guerra  terrestre,
          navale o aerea;  tuttavia  le  Parti  contraenti  hanno  la
          facolta'  di utilizzare per tutte o per una parte di queste
          ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione
          adottati;
                b) in tutti gli altri dispositivi portatili, armi  od
          apparecchi   a   scopi   industriali  o  professionali  non
          menzionati in precedenza e che  utilizzano  una  carica  di
          esplosivo  per la propulsione, sia di un proiettile, sia di
          qualsivoglia  elemento  meccanico  e  la  cui   prova   sia
          riconosciuta  necessaria  dalla  Commissione internazionale
          permanente.
             Detti   apparecchi   saranno   denominati    "apparecchi
          campione".
              2)   di   determinare  la  natura  e  le  modalita'  di
          esecuzione delle prove ufficiali alle quali  dovranno,  per
          offrire  ogni  garanzia  di sicurezza, essere sottoposte le
          armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b).
             Dette prove saranno designate con  l'espressione  "prove
          campione";
              3)   di   apportare   agli   apparecchi   campione   di
          misurazione, ai metodi d'impiego ad essi  relativi  nonche'
          alle  prove  campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o
          complementi richiesti dal progresso della metrologia, della
          fabbricazione  delle  armi  da  fuoco  portatili  e   degli
          apparecchi  a  scopi  industriali  o professionali, nonche'
          delle loro munizioni;
              4) di ricercare l'unificazione delle  dimensioni  della
          camera  di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio
          e  le  modalita'  di  controllo  e  di  prova  delle   loro
          munizioni;
              5)  di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla
          prova ufficiale delle armi da fuoco portatili  emanate  dai
          Governi  contraenti al fine di accertare che siano conformi
          alle disposizioni adottate in applicazione  del  precedente
          paragrafo 2);
              6)   di   dichiarare   in  quali  Stati  contraenti  la
          esecuzione delle prove corrisponda alla prova  campione  di
          cui   al   paragrafo   2)   e  di  pubblicare  una  tabella
          riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di
          prova ufficiali dei  detti  Stati  sia  attualmente  sia  a
          partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914;
              7)  di  ritirare  la dichiarazione di cui al precedente
          paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano  piu'
          soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6)".
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  186/1970
          (Modifiche al regio  decreto-legge  30  dicembre  1923,  n.
          3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da
          fuoco  portatili), come da ultimo modificato dalla legge n.
          110/1975, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Le  armi  da  fuoco portatili di qualunque
          calibro e dimensioni fabbricate in italia, le armi a salve,
          le armi tipo guerra  regolamentari  nazionali  o  straniere
          allestite  a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte pri-
          vate e per la vendita a privati, debbono essere  sottoposte
          alla  prova  del  Banco  nazionale di prova del Gardone Val
          Trompia (Brescia) istituito con regio  decreto  3  febbraio
          1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925,
          o  di  sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in
          altra localita'.
             La prova  subita  deve  risultare  da  appositi  marchi,
          impressi  su  ogni  singola arma, dal Banco o dalla sezione
          che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco  o  dalla  sezione
          predetta,  puo'  essere rilasciato anche un certificato per
          l'arma o le armi provate,  di  pertinenza  di  una  singola
          ditta.
             Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta
          prova,  qualora  non  portino  il  marchio della prova gia'
          subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato  di
          origine  e per convenzione internazionale considerato Banco
          ufficiale.
            Gli   apparecchi   portatili   di   impiego   industriale
          funzionanti  per  mezzo di sostanze esplosive devono essere
          sottoposti a prova  presso  il  Banco  nazionale  di  prova
          secondo   la   normativa   internazionale   adottata  dalla
          Commissione internazionale permanente per  la  prova  delle
          armi  da  fuoco  portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del
          1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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