Legge Ordinaria n. 549 del 28/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1993, n. 305
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                       (Finalita' della legge) 
1.  La  presente  legge  ha  lo  scopo  di  favorire  la   cessazione
dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose
per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta,  riciclo
e smaltimento di tali sostanze, in conformita': 
a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono,  adottata
a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4  luglio  1988,
n. 277, nonche' al  protocollo  alla  citata  convenzione  di  Vienna
relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il  16  settembre
1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi
emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il  25
novembre 1992; 
b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del  13  aprile
1989, concernente  la  riduzione  volontaria  dei  clorofluorocarburi
(CFC) impiegati dall'industria europea nella  fabbricazione  di  aer-
osol, nonche' alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo,  del
12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono; 
c) al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del  4  marzo  1991,
relativo a sostanze che riducono  lo  strato  di  ozono,  nonche'  al
regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che
modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91  per  quanto  riguarda
l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo
stato di ozono. 
2. Al fine di assicurare un  rapido  e  periodico  adeguamento  della
normativa  nazionale  a  quella  comunitaria  in  materia  di  difesa
dell'ozono  stratosferico,  il  regolamento  di  attuazione  di   cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il
parere del Consiglio di  Stato  deve  essere  espresso  entro  trenta
giorni dalla richiesta. 
3. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla  presente  legge
concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato,  le  regioni,
gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici  e  di
ricerca, le universita'. 
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi  statuti  e
dalle relative norme di attuazione. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1: 
             - La legge 4 luglio 1988, n.  277,  reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione per la protezione della fascia
          d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo  1985,
          nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data". 
             - La legge 23 agosto 1988, n. 393,  reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la
          protezione dell'ozonosfera relativo ai  clorofluorocarburi,
          adottato a Montreal il 16 settembre 1987". 
             - La raccomandazione 89/349/CEE della  Commissione,  del
          13 aprile 1989, concernente  la  riduzione  volontaria  dei
          clorofluorocarburi (CFC) impiegati  dall'industria  europea
          nella  fabbricazione  di  aerosol,  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 144/56  del
          27 maggio 1989. 
             - Il regolamento (CEE) n. 594/91 del  Consiglio,  del  4
          marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo  strato  di
          ozono,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   delle
          Comunita' europee n. L 67/1 del 14 marzo 1991. 
             - Il regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del  30
          dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n.  594/91
          per  quanto   riguarda   l'accelerazione   del   ritmo   di
          eliminazione di sostanze che riducono lo strato  di  ozono,
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 405/41 del 31 dicembre 1992. 
             - Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989,  n.  86
          (Norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   al
          processo  normativo  comunitario  e  sulle   procedure   di
          esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente: 
             "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare).  -  1.  Nelle
          materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate  alla
          legge,  le  direttive  possono  essere   attuate   mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 
             2. Il Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato  al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione delle quali  chiede  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 3, lettera c). 
             3. Se le direttive  consentono  scelte  in  ordine  alle
          modalita' della loro attuazione o se  si  rende  necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative  inerenti   all'applicazione   della   nuova
          disciplina,  la  legge  comunitaria   detta   le   relative
          disposizioni. 
             4.  Fuori  dei  casi  preveduti  dal  comma   3,   prima
          dell'emanazione del regolamento, lo schema  di  decreto  e'
          sottoposto al parere  delle  commissioni  permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della   Repubblica,
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di  quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso   tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere. 
             5. Il regolamento di attuazione e' adottato  secondo  le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle   politiche
          comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore della  legge  comunitaria.  In  questa
          ipotesi il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve  essere
          espresso entro quaranta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere. 
             6. La legge comunitaria provvede in ogni  caso  a  norma
          dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione  delle  direttive
          comporti: 
               a)  l'istituzione  di   nuovi   organi   o   strutture
          amministrative; 
               b) la previsione di nuove spese e di minori entrate. 
             7.  Restano  salve  le   disposizioni   di   legge   che
          consentono, per  materie  particolari,  il  recepimento  di
          direttive mediante atti amministrativi. 
             8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato  l'elenco
          delle   direttive   attuate   o   da   attuare    in    via
          amministrativa". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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