Legge Ordinaria n. 68 del 19/03/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1993, n. 66
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993,  n.  8,  recante  disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n.  233,  20
maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18  settembre  1992,  n.
382, ad eccezione dell'articolo 18  di  quest'ultimo  decreto,  e  19
novembre 1992, n. 440, nonche' dell'articolo 8  del  decreto-legge  2
gennaio 1992, n. 1, dell'articolo  16  del  decreto-legge  30  aprile
1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n.
325. 
  3. I comuni, nell'ambito delle attivita' volte a realizzare i  fini
sociali  ed  a  promuovere  lo  sviluppo  economico  e  civile  delle
comunita' locali di cui all'articolo  22,  comma  1,  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo
costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  8  settembre
1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31  ottobre
1952, n.  1901,  in  societa'  per  azioni  senza  il  vincolo  della
proprieta' prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3,  lettera
e), della legge n. 142 del 1990. 
  4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo  e'
tenuta  a  ratificare,  nei  trenta  giorni  successivi  all'avvenuta
esecutivita', la delibera consiliare con  la  quale  e'  disposta  la
trasformazione. 
  5.  Il  patrimonio  dell'ente  comunale  di   consumo,   risultante
dall'ultimo bilancio, e'  conferito  previo  accertamento  della  sua
consistenza, effettuato da parte  della  commissione  amministratrice
sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del  codice  civile,
alla societa' per azioni e ne costituisce il  capitale  iniziale.  La
societa' per azioni derivante dalla trasformazione  emettera'  azioni
del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo  globale
pari al capitale determinato ai sensi del presente comma. 
  6. Le azioni della societa' di  cui  al  comma  5  sono,  in  prima
istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme  di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 
  7.  Il  sindaco  in  qualita'  di  presidente  del   consiglio   di
amministrazione della societa'  di  cui  al  comma  5  provvede  agli
adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della
commissione amministratrice di cui al comma 4. 
  8. Per il conferimento dei beni e  di  qualsiasi  altro  valore  di
proprieta' degli enti comunali di consumo si applicano i benefici  di
cui all'articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  9. Alle costituite societa' per azioni verra' rilasciata licenza di
commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle  superfici
in  essere  al  momento  della  trasformazione  in  conformita'  alla
normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni  della
pianificazione commerciale locale. 
  10. La delega di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' estesa anche alla disciplina delle
tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei  rifiuti
solidi   urbani   prevedendo   che   le   stesse    siano    soggette
all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 19 marzo 1993 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  MANCINO, Ministro dell'interno 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
 
          Avvertenza 
                     Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e' stato 
            pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
          14 del 19 gennaio 1993. 
                 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 
                 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e 
            ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
           le modifiche apportate dalla presente legge di conversione 
             hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
          pubblicazione. 
                Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di 
            conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
          giorno 5 aprile 1993. 
 

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