Legge Ordinaria n. 11 del 04/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1994, n. 6
Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle  attivita'
di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempienti ad
esse connessi, se previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  della
stessa  legge,  nella  licenza  rilasciata  dal  questore  ai   sensi
dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per  il  disbrigo
di pratiche automobilistiche. 
  2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata  alla
legge 1 dicembre 1986, n.  870,  e'  di  esclusiva  competenza  delle
autoscuole. 
  3. L'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  di  mezzi  di
trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della  citata
legge n. 264  del  1991,  nonche',  limitatamente  alle  funzioni  di
assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le
patenti di guida e i certificati di abilitazione  professionale  alla
guida di mezzi di  trasporto,  dalle  autoscuole.  Nello  svolgimento
della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni
di cui alla citata legge n. 264 del 1991. 
  4. L'attivita' di consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto esercitata dagli uffici  in  regime  di  concessione  o  di
convenzionamento con gli automobile  club  istituiti  successivamente
alla  data  del  5  settembre  1991  e'  soggetta  all'autorizzazione
prevista dalla citata legge n.  264  del  1991.  L'autorizzazione  e'
rilasciata dalla provincia, nel rispetto  del  programma  provinciale
delle autorizzazioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  della  citata
legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club  competente,
direttamente a tale  ente  in  relazione  agli  uffici  dallo  stesso
specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati
quali titolari degli uffici stessi siano in  possesso  dei  requisiti
previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991,  nonche'
dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5 della
stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo  9
della citata legge n. 264 del 1991. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
               sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
                       disposizioni sulla promulagazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi 
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 264/1991 reca: "Disciplina dell'attivita'
          di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
             -  Il  testo  dell'art.  115  del   R.D.   n.   773/1931
          (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza) e' il seguente:
             "Art. 115 (Art. 166 T.U. 1926). - Non possono aprirsi  o
          condursi  agenzie  di  prestiti su pegno o altre agenzie di
          affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche  sotto
          forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
          campionarie e simili, senza licenza del questore.
             La  licenza  e'  necessaria  anche  per  l'esercizio del
          mestiere di sensale o di intromettitore.
             Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese
          le agenzie per la  raccolta  di  informazioni  a  scopo  di
          divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
             La  licenza  vale  esclusivamente  pei  locali  in  essa
          indicati.
             E' ammessa la rappresentanza".
             -  La  legge   n.   870/1986   reca:   "Misure   urgenti
          straordinarie  per i servizi della Direzione generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero dei trasporti".
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  2 della legge n.
          264/1991 e' il seguente: "3. Le province, sentiti i comuni,
          definiscono,  entro  i  successivi   novanta   giorni,   il
          programma  provinciale  delle  autorizzazioni all'esercizio
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto".
             -  Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 264/1991 e' il
          seguente:
             "Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  di
          consulenza  per  la circolazione dei mezzi di trasporto). -
          1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del  settore  di
          cui     all'art.    2,    l'autorizzazione    all'esercizio
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di  trasporto  e'  rilasciata, dalla provincia, al titolare
          dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
               a) sia cittadino italiano o  cittadino  di  uno  degli
          Stati membri della Comunita' economica europea residente in
          Italia;
               b) abbia raggiunto la maggiore eta';
               c)  non abbia riportato condanne per delitti contro la
          pubblica amministrazione,  contro  l'amministrazione  della
          giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i  delitti
          di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
          e  648-  bis del codice penale, per il delitto di emissione
          di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15
          dicembre 1990, n.  386, o per qualsiasi altro  delitto  non
          colposo  per  il  quale  la  legge  preveda  la  pena della
          reclusione non inferiore, nel minimo, a  due  anni  e,  nel
          massimo,  a  cinque  anni,  salvo  che  non sia intervenuta
          sentenza definitiva di riabilitazione;
               d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di
          sicurezza personali o a misure di prevenzione;
               e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato
          fallito,  ovvero  non  sia in corso, nei suoi confronti, un
          procedimento per dichiarazione di fallimento;
               f)  sia  in  possesso  dell'attestato   di   idoneita'
          professionale di cui all'art. 5;
               g)  disponga  di locali idonei e di adeguata capacita'
          finanziaria valutati  alla  stregua  di  criteri  definiti,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  dal  Ministro  dei  trasporti  con
          proprio  decreto,  sentite  le  associazioni  di  categoria
          maggiormente rappresentative a livello nazionale.
             2. Nel caso di  societa',  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma  1  e'  rilasciata  alla  societa'.  A  tal  fine,  i
          requisiti di cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
          comma 1 devono essere posseduti:
               a)  da  tutti  i  soci, quando trattasi di societa' di
          persone;
               b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa'
          in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
               c)  dagli  amministratori,  per  ogni  altro  tipo  di
          societa'.
             3.  Nel  caso  di  societa',  il  requisito  di cui alla
          lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno  uno
          dei soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 2 e
          il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
          posseduto dalla societa'.
             4.  Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
          subordinato     al     contestuale     deposito,     presso
          l'amministrazione  provinciale,  di una cauzione pecuniaria
          di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  di  concerto con i Ministri della
          marina mercantile e delle finanze,  nonche'  al  versamento
          del  contributo  una tantum di cui al comma 4 dell'articolo
          8".
             - Il testo dell'art. 5 della legge  n.  264/1991  e'  il
          seguente:
             "Art.    5   (Attestato   di   idoneita'   professionale
          all'esercizio   dell'attivita'   di   consulenza   per   la
          circolazione  dei  mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di
          idoneita'  professionale  all'esercizio  dell'attivita'  di
          consulenza  per  la  circolazione dei mezzi di trasporto e'
          rilasciato, dalla Direzione generale  della  motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti  in concessione del Ministero dei
          trasporti, previo superamento  di  un  esame  di  idoneita'
          svolto  davanti  ad apposite commissioni istituite, su base
          regionale,  con  decreto  del   presidente   della   giunta
          regionale e composte da:
               a)  un rappresentante del Ministero dei trasporti, con
          funzioni  di  presidente,  designato   dal   Ministro   dei
          trasporti  fra  i  dirigenti  o i funzionari con qualifiche
          equiparate della Direzione  generale  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione;
               b)   un  rappresentante  del  Ministero  della  marina
          mercantile  ed  un  rappresentante  del   Ministero   delle
          finanze,  designati dai Ministri competenti fra i dirigenti
          o i funzionari con qualifiche equiparate  delle  rispettive
          amministrazioni;
               c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo
          degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui
          alla  legge  6  giugno   1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni  e integrazioni, designato dal presidente del
          comitato fra i componenti;
               d) due rappresentanti designati dalle associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
             2.  Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui
          al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il
          cui  importo  e'  annualmente  stabilito  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  di  concerto con i Ministri della
          marina mercantile e delle  finanze,  coloro  che  siano  in
          possesso  dei  requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)
          ed e) del comma 1 dell'art. 3  nonche'  di  un  diploma  di
          istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
             3.  Le  sessioni  di esame sono annuali e si svolgono in
          ogni capoluogo di regione  secondo  modalita'  e  programmi
          stabiliti   con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  di
          concerto con i Ministri della  marina  mercantile  e  delle
          finanze.  L'esame  consiste  in una prova scritta basata su
          quesiti a  risposta  multipla  predeterminata  vertenti  su
          nozioni  di  disciplina  della  circolazione  stradale,  di
          legislazione  sull'autotrasporto,   di   disciplina   della
          navigazione  e  legislazione complementare, di legislazione
          sul pubblico registro  automobilistico  e  di  legislazione
          tributaria  afferente  al  settore.  L'elenco  completo dei
          quesiti e delle risposte deve essere messo  a  disposizione
          degli  interessati  almeno sessanta giorni prima della data
          fissata per l'esame.
             4. L'esame di  idoneita'  di  cui  al  comma  1  non  e'
          richiesto   per   i   dirigenti  preposti  agli  uffici  di
          assistenza automobilistica degli automobile club che  siano
          in servizio da almeno quindici anni".
             -  Il  testo  dell'art.  9 della legge n. 264/1991 e' il
          seguente:
             "Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1.  Le  province  e  i
          comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
             2.  Il  presidente  della provincia, anche su iniziativa
          dei comuni,  emana,  in  caso  di  accertate  irregolarita'
          nell'esercizio   dell'attivita'   di   consulenza   per  la
          circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
          tariffe minime e massime stabilite ai  sensi  dell'art.  8,
          atto   di   diffida.   Ove  siano  accertate  irregolarita'
          persistenti   o   ripetute,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire un
          milione a lire cinque milioni  e  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
             3.  Oltre  che  nel  caso di cui al comma 4 dell'art. 7,
          l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza
          per la circolazione dei  mezzi  di  trasporto  e'  revocata
          quando  vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando
          siano  accertati  gravi  abusi.  In  quest'ultimo  caso  si
          applica altresi' la sanzione amministrativa  del  pagamento
          di  una  somma  da  lire  due milioni a lire dieci milioni,
          salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
             4. Chiunque esercita l'attivita' di  consulenza  per  la
          circolazione   dei  mezzi  di  trasporto  senza  essere  in
          possesso della prescritta autorizzazione e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          cinque milioni a lire venti milioni. Ove  difetti  altresi'
          l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si
          applica l'art. 348 del codice penale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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