Legge Ordinaria n. 146 del 22/02/1994 Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1994, n. 52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un  anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. 
   2. Se per effetto di direttive  notificate  nel  secondo  semestre
dell'anno di cui al comma 1 la  disciplina  risultante  da  direttive
comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte  nuove
norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi. 
   3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  congiuntamente   ai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e  di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e
del tesoro, se non proponenti. 
   4. Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,  a  seguito  di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su  di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di  trasmissione,
il parere delle Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
termine i decreti sono adottati. 
    5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
               sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali 
                  e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                  Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di 
               pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' 
          europee (GUCE). 
 
          Nota all'art. 1:
             -   La   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  disciplina
          l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.  L'art. 14 recita:
             "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica  con la denominazione di 'decreto legislativo' e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)