Legge Ordinaria n. 24 del 05/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1994, n. 12
Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi
delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi,
sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie  hanno  validita'
triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio
di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.
  2.  Qualora  le  graduatorie  dei  concorsi per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di  ogni  ordine  e  grado,
compresi  gli  istituti educativi, indetti con i decreti del Ministro
della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990,  17  aprile
1990,  18  aprile  1990,  19  aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile
1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie  speciale  -  n.
56-  bis del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad esse
assegnati,  questi   vanno   ad   aggiungersi   alla   corrispondente
graduatoria  di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1989,
n.  417.  Detti  posti  vanno  reintegrati  in occasione del concorso
successivo per l'accesso al ruolo direttivo.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 9 del D.L. n. 357/1989 (Norme in
          materia di reclutamento del personale della scuola)  e'  il
          seguente:
             "Art.  9.  -  1.  I docenti che, alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, abbiano superato le  prove  di
          un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso
          per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli
          del  personale  direttivo,  nonche'  coloro che siano stati
          ammessi al concorso con  riserva  hanno  titolo  ad  essere
          immessi   nei   predetti  ruoli  purche'  in  possesso  dei
          prescritti requisiti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se
          appartenenti  a  ruoli  di  altro  tipo  o grado di scuola,
          abbiano titolo al passaggio di ruolo nella  scuola  cui  si
          riferisce il concorso.
             1-  bis.  Hanno  titolo, altresi', ad essere immessi nei
          ruoli del personale direttivo degli istituti  e  scuole  di
          istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
          istituti  d'arte,  i  docenti  che, alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  abbiano  svolto  due  anni
          d'incarico di presidenza  negli  istituti  e  nelle  scuole
          medesimi,  previo  superamento  di  un esame sotto forma di
          colloquio, da indire entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore del presente decreto secondo criteri e modalita'
          che  saranno  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio nazionale della
          pubblica istruzione.
             2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e
          1- bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.
             3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del
          50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.
             3- bis. La graduatoria relativa ai  docenti  di  cui  al
          comma  1-  bis  e'  utilizzata  soltanto dopo che sia stata
          esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma
          1.
             4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con
          proprio  decreto,  termini,  criteri  e  modalita'  per  la
          compilazione delle graduatorie".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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