Legge Ordinaria n. 49 del 20/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1994, n. 19
Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' abrogato.
  2.  Il  primo  comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e' abrogato.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I provvedimenti di autorizzazione  all'esercizio  notarile,
adottati  ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913,
debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 89/1913 reca "Ordinamento del notariato e
          degli archivi notarili". Il  testo  del  relativo  art.  6,
          abrogato dalla presente legge, era il seguente:
             "Art.  6.  -  Nelle isole, dove non esiste alcun notaro,
          potra' con decreto reale, previo il  parere  del  consiglio
          notarile  e  della  corte d'appello, essere temporaneamente
          autorizzato ad esercitare le funzioni uno  degli  aspiranti
          al  notariato,  che, fornito dei requisiti necessari per la
          nomina, ne faccia domanda, e, in  difetto,  il  cancelliere
          della  pretura,  o  il  sindaco o il segretario comunale, o
          altro tra i funzionari e le persone  residenti  nel  luogo,
          che sia reputato di sufficiente idoneita'.
             Nel  medesimo  modo  potra' provvedersi pure riguardo ai
          comuni o alle frazioni di comune in cui  non  esiste  alcun
          notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilita'
          non  possano  agevolmente,  anche  solo  per  certi periodi
          dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori  provvisti  di
          notaro.
             L'esercente  in  tal  modo autorizzato sara' considerato
          come notaro, rispetto alla responsabilita' civile, penale e
          disciplinare dipendente dai suoi atti, i  quali  al  cessar
          dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del
          distretto,  osservando,  per quanto sia possibile, le norme
          stabilite per l'assicurazione e la consegna  degli  atti  e
          volumi dei notari.
             Egli  non  potra'  prestare  il  proprio Ministero fuori
          dell'isola,  del  comune  o  della   frazione   di   comune
          assegnatagli.  Il  decreto  reale  determina  le condizioni
          relative all'esercizio".
             -  Il  testo  dell'art.  93  del   R.D.   n.   1326/1914
          (Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della legge
          16 febbraio 1913,  n.  89,  riguardante  l'ordinamento  del
          notariato  e degli archivi notarili), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art. 93. - Continuano a far parte del collegio, ma  non
          possono   intervenire  alle  adunanze,  i  notari  sospesi,
          inabilitati o  temporaneamente  interdetti  dall'esercizio,
          finche'  durino  la  sospensione,  la  inabilitazione  o la
          interdizione.
             Le adunanze si terranno nella sede che ogni collegio  ha
          l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del
          consiglio notarile.
             La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione
          del  consiglio  e  le  altre,  che, nei casi previsti dalla
          stessa legge, sono convocate e dirette dal  presidente  del
          tribunale  civile  o  da  un giudice da lui delegato, hanno
          luogo in una delle sale del tribunale civile.".
             Il primo comma del  predetto  art.  93,  abrogato  dalla
          presente  legge,  era  cosi'  formulato:  "Fanno  parte del
          collegio ed hanno diritto d'intervenire alle adunanze anche
          coloro che, quantunque non rivestano la qualita' di notaro,
          sono  autorizzati   ad   esercitarne   temporaneamente   le
          funzioni, giusta il disposto dell'art. 6 della legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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