Legge Ordinaria n. 725 del 23/12/1994 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1994, n. 304
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire  156.700  miliardi
al netto di lire 11.375 miliardi per  regolazioni  debitorie.  Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il  livello  massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per  un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  1995  -
resta fissato in termini di competenza, in lire 372.550 miliardi  per
l'anno finanziario 1995. 
  2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,  in  lire  170.350  miliardi  ed  in  lire   167.450
miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1996 e 1997, per la regolazione in titoli di  crediti  d'imposta;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente,  in  lire  394.250  miliardi  ed  in  lire   322.150
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996  e  1997,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300  miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  371.400  miliardi  ed  in  lire   289.000
miliardi. 
 
 
 
  AVVERTENZA: 
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie 
                    generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla 
             ripubblicazione del testo della presente legge corredato 
              delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del 
                      regolamento di esecuzione del testo unico delle 
                  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla 
             emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e 
             sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 
          marzo 1986, n. 217. 
 

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