Legge Ordinaria n. 99 del 07/02/1994 Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1994, n. 35
Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805, dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
  "Art. 10-bis. - 1. Presso l'Ufficio centrale per i beni  librari  e
gli  istituti  culturali  e'  istituito  l'Osservatorio dei programmi
internazionali per le biblioteche.
   2. L'Osservatorio, allo scopo  di  facilitare  l'integrazione  dei
servizi  bibliotecari  e  bibliografici  italiani con quelli di altri
Stati, con particolare riferimento agli Stati membri delle  Comunita'
europee,  informa  tutti  i  soggetti  interessati  sui programmi e i
progetti  internazionali,  intraprende  le  azioni   necessarie   per
promuovere  la  partecipazione  italiana  agli  stessi  e coordina le
attivita' svolte nel  loro  ambito.  In  particolare,  l'Osservatorio
concorre  all'attuazione dell'azione promossa dalla Commissione delle
Comunita'  europee,  volta  a  sviluppare  la  cooperazione  fra   le
biblioteche  e  a  definire un sistema che consenta l'adeguamento dei
loro servizi, anche  mediante  l'uso  di  tecnologie  informatiche  e
telematiche.  Ai  predetti  fini,  l'Osservatorio cura i rapporti con
amministrazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, gestori  di
biblioteche,  nonche'  con gli organismi internazionali, gli istituti
bibliotecari e gli organi similari di altri Stati.
   3. L'Osservatorio e' composto da un dirigente  del  ruolo  tecnico
dei  bibliotecari,  che  lo  dirige,  da  sei tecnici bibliotecari ed
informatici, anche appartenenti ad  altre  amministrazioni,  nominati
dal  Ministro,  nonche' da due rappresentanti del coordinamento degli
assessori regionali  alla  cultura.  I  componenti  dell'Osservatorio
mantengono  la  collocazione e le funzioni nel ruolo di appartenenza.
Alla segreteria dell'Osservatorio provvede l'Ufficio centrale  per  i
beni librari e gli istituti culturali. I componenti dell'Osservatorio
e gli addetti alla segreteria sono nominati con decreto del Ministro.
Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi o indennita'".
  2.  Per  il  funzionamento  e  le  attivita'  dell'Osservatorio dei
programmi  internazionali  per  le  biblioteche  non  possono  essere
assunti  impegni  a  carattere  obbligatorio  o permanente. All'onere
relativo   al    funzionamento    ed    alle    attivita'    promosse
dall'Osservatorio,  che  non  potra'  superare  i  50 milioni di lire
annue, si provvede nei limiti ed a carico delle  ordinarie  dotazioni
iscritte al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per
i  beni  culturali  e  ambientali  per  il  1994 ed ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 febbraio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  D.P.R.  n.  805/1975  reca:  "Organizzazione  del
          Ministero per i beni culturali e ambientali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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