Legge Ordinaria n. 189 del 19/05/1995 Pubblicata nella G.U. del 25 maggio 1995, n. 120
Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   E'   prorogato,   per  il  triennio  1995-1997,  il  programma
cooperativo italo-americano  sulla  terapia  dei  tumori  di  cui  al
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
  2.  Per  il  periodo  di  cui  al  comma  1  restano  confermate le
disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  4  e  11  dell'articolo  5  del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
  3.  All'onere  finanziario derivante dall'attuazione del programma,
pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo  6856
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero del tesoro,
all'uopo utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
sanita'.
  4.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 maggio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 
          Nota all'art. 1:
             - Il D.L.  n.  443/1987  reca  disposizioni  urgenti  in
          materia  sanitaria.  Si trascrive il testo dei commi 3, 4 e
          11 del relativo art. 5:
             "3.  Il  coordinamento  del  programma  e'  affidato  al
          Ministro  della  sanita' che si avvale, per la gestione dei
          fondi di cui al comma 2, delle modalita' previste dall'art.
          2 della legge 7 agosto 1973, n.   519;  il  Ministro  della
          sanita' tiene conto delle iniziative esistenti in materia e
          si  avvale  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  della
          collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e
          la cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo  studio
          e  la  cura  dei  tumori  di  Milano  e di Napoli, di altri
          istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  di
          diritto  pubblico, degli istituti universitari e di ricerca
          italiani,  del  National  Cancer  Institute  dei   National
          Institutes   of   Health  di  Bethesda  negli  Stati  Uniti
          d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche.
             4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa
          occorrente per l'attuazione del programma ivi  comprese  le
          spese  relative all'acquisto di apparecchiature e materiali
          di consumo, alla collaborazione di personale estraneo  agli
          istituti   addetti   alle  ricerche,  all'effettuazione  di
          missioni in Italia e  all'estero  anche  del  personale  di
          ruolo di detti istituti.
             5-10. (Omissis).
             11.  Il  Ministro  della  sanita',  con proprio decreto,
          dispone,  caso  per  caso,  che  l'Istituto  superiore   di
          sanita',  trasferisca  ad  enti ed istituti di ricerca, che
          collaborino   alle   attivita'   attinenti    ai    compiti
          dell'Istituto,  ai  sensi  dell'art. 2 della legge 7 agosto
          1973, n. 519, e dell'art. 9 della legge 28  dicembre  1978,
          n.  833,  fondi destinati alla copertura delle spese di cui
          al quarto comma dell'art. 2 della legge 7 agosto  1973,  n.
          519,   con   esclusione   di   compensi  o  retribuzioni  a
          ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati
          alle ricerche. E' fatto obbligo agli istituti ed  enti  che
          abbiano  ricevuto  finanziamenti di presentare all'Istituto
          superiore di sanita' il rendiconto annuale della gestione e
          quello   finale   dei   programmi   svolti,   che   saranno
          assoggettati ai controlli previsti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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