Legge Ordinaria n. 246 del 28/06/1995 Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1995, n. 149
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni
urgenti in tema di  proroga  dei  termini  relativi  ai  procedimenti
penali  in  fase  di  istruzione  formale  ed  in  tema di disciplina
sanzionatoria relativa agli appalti, e' convertito in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 giugno 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
   funzioni  del  Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Articolo
   86 della Costituzione
                         SCOGNAMIGLIO PASINI
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
          AVVERTENZA:
             Il decreto-legge  29  aprile  1995,  n.  139,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          99 del 29 aprile 1995.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 36.
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