Legge Ordinaria n. 309 del 27/07/1995 Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1995, n. 174
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Alla  legge  10  dicembre  1993,  n. 515, dopo l'articolo 9, e'
inserito il seguente:
  "Art. 9-bis (Contributo  alle  spese  elettorali  in  occasione  di
elezioni  suppletive).  -  1. In occasione di elezioni suppletive, il
contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio  1974,  n.  195,  e
successive  modificazioni,  e'  attribuito  ai  partiti  o  movimenti
politici collegati ai candidati che risultino eletti  o  che  abbiano
conseguito  nel  proprio  collegio  almeno  il  15 per cento dei voti
validamente espressi. Il contributo e' ripartito tra i  partiti  e  i
movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad
essi  collegati  nel collegio uninominale.  I candidati alle elezioni
suppletive della  Camera  dei  deputati  dichiarano,  all'atto  della
candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il
rimborso  delle spese elettorali. La dichiarazione e' facoltativa per
i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica;  in
caso  di mancata dichiarazione, il contributo e' erogato direttamente
a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del
presente comma.
   2. A  tal  fine  e'  istituito,  in  occasione  di  ciascun  turno
elettorale  suppletivo,  un fondo pari all'importo di lire 800 per il
numero  degli  abitanti  dei  collegi  elettorali  interessati   alla
consultazione.  Tale  indice e' soggetto a rivalutazione in base agli
indici dei prezzi al consumo  per  l'intera  collettivita'  nazionale
rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legisaltivi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
             -  La  legge 10 dicembre 1993, n. 515, reca: "Disciplina
          delle campagne elettorali per l'elezione  alla  Camera  dei
          deputati e al Senato della Repubblica".
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo
          1957, n.  361, reca: "Approvazione del  testo  unico  delle
          leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera dei
          deputati".
             - Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, reca:
          "Testo  unico  delle leggi recanti norme per l'elezione del
          Senato della Repubblica".
          Nota all'art. 1:
             - Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)